Se si tratta di controllo formale, l’annualità in scadenza è il 2013 e riguarda le dichiarazioni presentate nel 2014
I termini decadenziali per la notifica degli atti impositivi non operano solo per gli avvisi di accertamento e gli altri atti con valenza sostanzialmente accertativa (si pensi agli avvisi di recupero dei crediti d’imposta), ma anche per i ruoli derivanti dalla dichiarazione, quindi per le attività di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione.
Non bisogna però confondere i termini, ordinatori, entro cui la liquidazione automatica o il controllo formale vanno effettuati (disciplinati dagli artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), con quelli, decadenziali, entro cui va notificata la cartella di pagamento.
Ai fini delle annualità ancora passibili di liquidazione/controllo formale, occorre fare riferimento solo a questi ultimi, disciplinati dall’art. 25 del DPR 602/73, secondo cui la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
– terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
– quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73;
– terzo anno successivo alla scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti ex art. 15-ter del DPR 602/73.
Allora, ne consegue che entro il 31 dicembre 2018 devono essere notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta:
– 2014 (modello UNICO 2015), per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica;
– 2013 (modello UNICO 2014), per le attività di controllo formale.
Invece, per le società che non hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il termine decorre non dal periodo d’imposta successivo alla presentazione della dichiarazione, bensì da quello di “scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è stata presentata”.
Mentre i termini per la cartella di pagamento scaturente da liquidazione automatica, di norma, non pongono particolari problemi, altrettanto non può dirsi per il controllo formale, specie quando oggetto del controllo sono le detrazioni d’imposta che vengono fruite su più anni, come quelle relative alle spese per ristrutturazione edilizia.
In base ad un orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando (C.T. Reg. Milano 16 aprile 2015 n. 2597/49/15, C.T. Reg. Torino 25 ottobre 2018 n. 1698/6/18), confermato dalla Cassazione in merito all’analoga fattispecie relativa al disconoscimento delle quote di ammortamento (Cass. 24 aprile 2018 n. 9993), occorre sottoporre a controllo l’anno in cui la spesa è stata sostenuta, e non i successivi, pena una elusione dei termini decadenziali.