Se la costituzione in giudizio è omessa, sembra spetti il solo stralcio di sanzioni e interessi

Di Alfio CISSELLO e Giorgio INFRANCA

In sede di conversione del DL n. 119/2018, ritoccando l’art. 6 è stata aggiunta la possibilità di ottenere uno “sconto” del 10% delle imposte (oltre lo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi) relativamente ai “ricorsi pendenti inscritti in primo grado”.
In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’art. 6 del DL 119/2018 prevede testualmente che “in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia”.

La formulazione della norma non è delle più felici.
Da un lato, infatti, non è previsto uno specifico riferimento temporale (differentemente, ad esempio, dall’altrettanto “nuova” sanatoria al 5% prevista al comma 2-ter e che riguarda espressamente i “giudizi pendenti in cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione”) e, dall’altro lato, viene introdotto un concetto di “iscrizione” che pone qualche interrogativo.

Il comma 4 dell’art. 6 del DL 119/2018 circoscrive, in via generale, l’ambito oggettivo di applicazione della “definizione agevolata delle controversie tributarie” ai ricorsi introduttivi notificati entro la data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero entro il 24 ottobre.
Se è ragionevole affermare che, in mancanza di un differente ambito temporale, anche con riguardo all’applicazione del nuovo comma 1-bis si debba avere riguardo al generale termine del 24 ottobre, occorre chiedersi se – in virtù del riferimento all’iscrizione contenuto nella disposizione – sia necessario, per usufruire dello sconto del 10%, che, entro la stessa data, sia avvenuta non solo la notifica del ricorso ma anche la costituzione in giudizio.

Al quesito deve darsi risposta negativa.
Innanzitutto perché, nel giudizio tributario, è la notifica del ricorso a determinare – pacificamente – la “litispendenza”, a nulla rilevando la successiva costituzione in giudizio (si veda, in questo senso, con riguardo alla possibilità di usufruire del condono di cui alla L. 239 del 2002: Cass. n. 26535/2014) e, in secondo luogo, perché un’interpretazione contraria sarebbe del tutto ingiustificata e creerebbe distorsioni non trascurabili.
Non avrebbe infatti alcun senso trattare differentemente il contribuente che abbia notificato il ricorso introduttivo entro il 24 ottobre scorso e si sia costituito entro lo stesso termine (che potrebbe definire pagando il 90% delle imposte) da chi invece abbia notificato il ricorso entro il 24 ottobre ma proceduto alla costituzione in giudizio successivamente (che potrebbe definire solo pagando il 100% delle imposte).

Inoltre, questo effetto distorsivo sarebbe ancora più evidente in caso di controversia soggetta alla procedura di reclamo/mediazione prevista dall’art. 17-bis del DLgs. 546/1992. In questo caso, la legge prevede un intervallo di ben 120 giorni tra la notifica del ricorso/reclamo e la costituzione in giudizio del ricorrente (in caso di esito negativo della procedura di mediazione).

La costituzione in giudizio del ricorrente non può, in particolare, avvenire prima del decorso del termine di 90 giorni concesso all’Amministrazione finanziaria per riscontrare il reclamo. Si creerebbe dunque un’ulteriore disparità, nella definizione, tra controversie soggette alla procedura di reclamo e controversie non soggette.
Alla luce di ciò, si ritiene che anche per usufruire dello “sconto” del 10% previsto dal “nuovo” comma 1-bis dell’art. 6 del DL 119/2018 sia sufficiente che il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24 ottobre scorso, a nulla rilevando la successiva costituzione in giudizio.
Non si può però omettere di rilevare come la locuzione “ricorso pendente iscritto nel primo grado” faccia riferimento non al momento della notifica del ricorso, che come anticipato segna la pendenza del processo, ma a quello di deposito dello stesso presso la segreteria.

Di norma, in tema di definizione delle liti pendenti è stato sempre affermato che la lite è definibile altresì ove la parte, dopo la notifica del ricorso, non si sia costituita in giudizio (Cass. n. 18445/2016).
Tuttavia, per beneficiare dello sconto del 10% delle imposte, sembra necessario che il deposito del ricorso, anche dopo il 24 ottobre 2018, sia avvenuto nel momento in cui si presenta all’Agenzia delle Entrate l’istanza di definizione e si pagano le somme dovute o la prima rata.

Pertanto, salvo evidenti e incontrovertibili “abusi del processo” (esempio, ricorso/reclamo notificato nel 2014, con reclamo non accolto e mediazione respinta, e costituzione in giudizio avvenuta in questi giorni senza plausibili motivi), si può concludere che, se il processo pende in primo grado, spetta lo sconto del 10% delle imposte se la costituzione in giudizio, sia questa tempestiva o tardiva, è avvenuta, non dovendo essere per forza stata effettuata entro il 24 ottobre.
Invece, se il deposito del ricorso è stato omesso, spetterà il solo stralcio di sanzioni e interessi.