In relazione al metodo prescelto, da tenere presenti le disposizioni che impattano sul calcolo

Di Grazia CARBONE

Il 30 novembre 2018 scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti d’imposta e contributivi per il 2018.
I contribuenti potranno, alternativamente, scegliere di determinare gli importi dovuti adottando il c.d. “metodo storico”,  che utilizza come riferimento le imposte relative al periodo d’imposta precedente, ricavate dal modello REDDITI 2018 e dalla dichiarazione IRAP 2018, ovvero su base previsionale, prendendo cioè a riferimento i risultati che si prevede di conseguire nel periodo in corso (2018) con conseguente autoriduzione dell’imposta su cui calcolare l’acconto.

Indipendentemente dalla metodologia di calcolo prescelta, è necessario verificare l’eventuale impatto delle novità legislative che decorreranno dal 2018 ovvero delle specifiche disposizioni di legge che prevedono la rideterminazione della base imponibile ai fini del calcolo degli acconti, ancorché computati su base storica.

Con specifico riferimento agli acconti IRES e IRAP, molteplici sono le nuove disposizioni di cui dovranno tener conto i soggetti che scelgono di determinare gli acconti sulla base del metodo previsionale.
Tra l’altro, bisognerà tener presente che, per l’anno 2018, la misura del super-ammortamentoè stata ridotta al 30% – in luogo del 40% – e sono stati altresì esclusi dall’ambito oggettivo tutti i veicoli e i mezzi di trasporto.

Inoltre, occorrerà considerare anche le nuove modalità di tassazione dei dividendiprovenienti da Paesi a fiscalità privilegiata: nel dettaglio, per effetto delle modifiche normative intervenute ex art. 1 comma 1009 della L. n. 205/2017, dal 2018 è prevista la tassazione integrale dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata ovvero la tassazione al 50% (con attribuzione del relativo credito d’imposta) qualora si riesca a dimostrare tramite istanza di interpello che la società partecipata estera svolge un’effettiva attività industriale o commerciale (ex art. 167 comma 5 lettera a) del TUIR).

Infine, si ricorda come, per effetto dell’art. 7 commi 1-3 del DL n. 50/2017, nel 2018 l’aliquota ACE sia stata ridotta all’1,5% (in luogo dell’aliquota del 1,6% applicabile nel 2017). In proposito, si ricorda che il Ddl. di bilancio 2019 abroga l’ACE a partire dal 2019, lasciando tuttavia ferma la possibilità di dedurre dal reddito dei periodi d’imposta successivi al 2018 le eccedenze non sfruttate per incapienza del reddito imponibile (si veda “Abrogazione dell’ACE con incognite sulla disciplina transitoria” del 3 novembre 2018).

Ai fini IRAP, poi, è bene rammentare come, limitatamente all’anno 2018, sia riconosciuta la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70% ex art. 11 comma 4-octies secondo periodo del DLgs. n. 446/1997) del costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (art. 1 comma 116 della L. n. 205/2017).

Non più immediata è, invero, la determinazione dell’acconto IRES per i soggetti che preferiscono avvalersi del metodo storico: per questi ultimi infatti, la base di calcolo sarà da individuare nell’imposta del periodo precedente, ricalcolata, tuttavia, tenendo conto, tra l’altro, delle disposizioni relative alla proroga dei super-ammortamenti (art. 1 comma 8 della L. n. 232/2016, legge di bilancio 2017) e all’introduzione degli iper-ammortamenti per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico.

In particolare, ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, l’art. 1 comma 12 della L. n. 232/2016 prescrive che deve essere considerata “quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dello stesso art. 1” (relative alla proroga dei super-ammortamenti, all’introduzione degli iper-ammortamenti, con la connessa maggiorazione per i beni immateriali).

Peraltro, i contribuenti che hanno usufruito nel corso del 2016 della “prima versione” dei super-ammortamenti (art. 1 commi 91 – 92 della L. n. 208/2015, legge di stabilità 2016), nel determinare l’acconto 2018 non devono effettuare alcun “ricalcolo” dell’IRES/IRPEF 2017. Con specifico riferimento agli acconti 2017, è stato infatti chiarito che la disposizione di proroga “non richiama le norme sul super ammortamento di cui ai commi 91 e seguenti della legge n. 208 del 2015” e pertanto “l’imposta dovuta per il 2016 – parametro di riferimento per calcolare l’acconto con il metodo storico – con riferimento a tali commi non deve essere rideterminata” (circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017, § 7).
Analoga impostazione deve valere per gli acconti 2018.

In ogni caso, qualunque sia il criterio adottato per la determinazione della misura degli acconti, l’errata previsione degli importi che sfoci in un carente versamento comporta l’applicazione delle previste sanzioni, con la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso.