Ultimi giorni per il versamento delle somme dovute a titolo di secondo acconto per l’anno 2018

Di Rossella QUINTAVALLE

Ai sensi dell’art. 18 comma 4 del DLgs. 241/97, i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi si applicano anche ai versamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale liquidati nel modello REDDITI PF (cfr. anche l’art. 3-bis comma 3-bis del DL 384/92).

Di conseguenza, anche con riferimento ai soggetti iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali dell’INPS, i termini di versamento (art. 17 del DPR 435/2001) sono stabiliti:
– al 30 giugno, senza maggiorazione di interessi, per il saldo e la prima rata di acconto, ovvero al 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
– al 30 novembre per la seconda rata di acconto.

Il 30 novembre 2018 è dunque l’ultimo giorno utile per versare le somme dovute a titolo di secondo acconto per l’anno 2018, calcolate sulla base della compilazione del modello REDDITI PF 2018, dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, compresi i soci titolari di una propria posizione assicurativa, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori).
Anche i soci delle srl commerciali o artigiane sono obbligati a calcolare il debito contributivo sulla parte di reddito d’impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza (circ. INPS n. 82/2018).
Inoltre, sono soggetti all’obbligo contributivo anche coloro che applicano il regime fiscale agevolato forfetario e di vantaggio.

Il pagamento della contribuzione in entrambe le gestioni si assolve in:
– quattro quote trimestrali calcolate sul minimale di reddito, c.d. “contributi fissi”, scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto, novembre e febbraio dell’anno successivo;
– due rate di acconto di pari importo, più un versamento a saldo, da calcolarsi sulla quota di reddito che eccede il minimale.
Per conoscere l’importo degli acconti, occorre riferirsi al quadro RR del modello REDDITI PF. In termini pratici, è necessario considerare il reddito d’impresa dichiarato per il 2017, applicare i nuovi limiti minimali e massimali stabiliti per l’anno 2018 e su tale differenziale applicare le aliquote previste per il medesimo anno.

In relazione alla disciplina contributiva prevista per gli artigiani e commercianti, l’INPS (cfr.circ. n. 182/94) ha riconosciuto la possibilità di autoriduzione dell’acconto nel caso in cui il soggetto preveda di conseguire, per una determinata annualità, un reddito d’impresa da assoggettare a contribuzione inferiore a quello da prendere a base per il calcolo dell’acconto.
Tuttavia, tale opzione va valutata con cautela, al fine di non incorrere nelle sanzioni per omesso o insufficiente versamento qualora, a fine 2018, si accerti invece il conseguimento di un reddito d’impresa eccedente il minimale diverso da quello stimato.

In termini generali, si ricorda che con la circ. n. 27/2018, l’INPS ha comunicato i valori utili per la contribuzione relativa al 2018. In sintesi, in relazione alle aliquote valevoli per quest’anno, si evidenzia l’incremento dello 0,45% dell’aliquota “base” per un importo complessivo pari al 24%, mentre per i soli iscritti alla gestione commercianti va sommato lo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, per un valore totale dell’aliquota pari al 24,09%.

Tali valori si riducono nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (aliquota al 21% per gli artigiani e al 21,09% per i commercianti), mentre si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili.

Il minimale di reddito per il 2018, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 15.710 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 77.717 euro per coloro che si sono iscritti alle citate gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 101.427 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data.

Infine, per quanto riguarda la contribuzione IVS eccedente il minimale, l’INPS precisa che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2018 per la quota eccedente il minimale di 15.710 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2018, a 46.630 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia si conferma l’aumento dell’aliquota dell’1% disposto dall’art. 3-ter del DL 384/92.