Il calcolo dell’imposta presunta per il 2018 potenzialmente influenzato da norme non ancora vigenti e suscettibili di ulteriori modifiche

Di Luca FORNERO

In sede di versamento della seconda o dell’unica rata degli acconti d’imposta, può risultare frequente il ricorso al metodo di calcolo c.d. “previsionale”, ossia facendo riferimento all’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite.
Come ricordato da Assonime (circolari n. 39/2008, § 3, e 15/2018, § 4.3), resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).
Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio:
– in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo storico;
– in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo previsionale.

Al fine di non incorrere nelle previste sanzioni, resta, ovviamente, ferma la necessità che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti parametri (storico o previsionale).
Se si adopera il metodo previsionale, l’imposta che si ritiene dovuta per il 2018 va calcolata tenendo conto delle disposizioni applicabili nel medesimo anno, considerando sia quelle vantaggiose per il contribuente, sia quelle “peggiorative”.
In tale ottica, le modifiche contenute nel Ddl. di bilancio 2019 (attualmente in corso di esame parlamentare e, quindi, suscettibile di ulteriori cambiamenti), inducono a valutare con estrema cautela il ricorso a tale metodologia di calcolo.

Ci riferiamo, innanzitutto, alla prevista abrogazione dell’IRI, disciplinata dal nuovo art. 55-bis del TUIR (inserito dall’art. 1 comma 547 della L. 232/2016), che avrebbe dovuto applicarsi dal 2018 e che, invece, di fatto non entrerebbe mai in vigore.
Si ricorda, altresì, che in origine l’IRI avrebbe dovuto applicarsi dal 2017 e che l’art. 1 comma 1063 della L. 205/2017 ne aveva già differito la decorrenza al 2018.
In ogni caso, a fronte della suddetta prevista abolizione, appare consigliabile non considerare l’art. 55-bis del TUIR tra le disposizioni rilevanti ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF 2018 con il metodo previsionale.

Ai contribuenti che hanno versato la prima rata dell’acconto IRPEF 2018 avvalendosi di tale criterio, non considerando il reddito d’impresa assoggettabile ad IRI nella determinazione dell’IRPEF presunta relativa al 2018, dovrebbero ritenersi applicabili i chiarimenti forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 47/2018.
In tale sede, è stato precisato che, laddove il versamento degli acconti IRPEF relativi al 2017 sia risultato a posteriori insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento al 2018 del regime IRI, e non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, non è contestabile la sanzione per carente versamento di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.

La medesima impostazione dovrebbe valere con riferimento agli acconti IRPEF relativi al 2018, laddove il versamento a tale titolo eseguito si riveli incapiente per effetto dell’abrogazione dell’IRI attualmente prevista dal Ddl. di bilancio 2019 e non per altre previsioni poi rivelatesi scorrette.

Analoga prudenza deve essere adoperata in relazione al nuovo regime di riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, la cui introduzione è prevista sempre dal Ddl. di bilancio 2019 e che si applicherebbe già dal 2018.

Nel dettaglio, le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità semplificata ed ordinaria diverrebbero compensabili con il solo reddito d’impresa, in misura non superiore all’80% del reddito imponibile in ciascun periodo di imposta e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Non opererebbe, invece, alcuna limitazione temporale. Per i soggetti in contabilità ordinaria, il nuovo regime parrebbe applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori al 2018 (2013-2014-2015-2016-2017) e risulterebbe già applicabile in sede di calcolo delle imposte dovute per il 2018.
È poi prevista una specifica disciplina transitoria per le imprese minori riguardo alle perdite fiscali 2017 (si veda “Anche per società di persone e imprese individuali perdite con limite dell’80%” del 26 ottobre 2018).

Tenuto conto che le citate novità potrebbero subire ulteriori “ritocchi” in sede di approvazione definitiva del Ddl. di bilancio 2019, per i soggetti IRPEF, ove potenzialmente interessati dalle medesime, appare consigliabile utilizzare il metodo storico.