Per il terzo trimestre 2018, entro il 30 novembre gli obblighi riguardano le sole liquidazioni periodiche

Di Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

Per la generalità dei soggetti passivi IVA, venerdì 30 novembre 2018 è il termine ultimo per trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del DL 78/2010) relativa al terzo trimestre 2018.

Non sussiste, invece, alcun obbligo di effettuare, entro la suddetta data, la comunicazione dei dati delle fatture (art. 21 del DL 78/2010) per il terzo trimestre. L’art. 1-ter comma 2 del DL 148/2017 ha espressamente riconosciuto la possibilità di effettuare la comunicazione, per l’anno 2018, con cadenza semestrale.
Con le modifiche apportate dall’art. 11 del DL 87/2018 è stato ulteriormente esplicitato che è possibile inviare i dati relativi alle fatture del terzo trimestre 2018 entro il termine del 28 febbraio 2019, anche per coloro che abbiano trasmesso, sino a quel momento, i dati con cadenza trimestrale (primo trimestre 2018 e secondo trimestre 2018).

Resta ferma la possibilità di trasmettere i dati delle fatture su base trimestrale (quindi, anche i dati relativi al terzo trimestre 2018) laddove ciò risulti maggiormente favorevole per il soggetto passivo (tanto emerge dalle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate n. 29190/2018 e dal comunicato stampa del 5 febbraio 2018).

Per quanto concerne l’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni, invece, vanno rammentati i limitati casi di esonero previsti dall’art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010, sempreché le condizioni di esonero non vengano meno nel corso dell’anno. A titolo esemplificativo, si tratta dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario (art. 1commi 54-89 della L. 190/2014) o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 commi 1-2 del DL 98/2011) e dei soggetti passivi che hanno registrato nel periodo d’imposta soltanto operazioni esenti IVA, in assenza di acquisti con applicazione del reverse charge (ad esempio, acquisti intracomunitari o ricezione di servizi “generici” resi da operatori non residenti in Italia).
L’obbligo di invio della comunicazione non ricorre, inoltre, in mancanza di dati da indicare per il trimestre di riferimento nel quadro VP (FAQ Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2017). Si pensi ai soggetti passivi che non hanno effettuato nel periodo alcuna operazione attiva e passiva e che non devono esporre nel quadro VP il credito IVA riportato dal trimestre precedente.

Si ricorda, brevemente, che per la comunicazione è necessario compilare un modulo distinto per ogni liquidazione d’imposta: dunque, i soggetti passivi che liquidano l’imposta mensilmente compilano tre moduli VP (un modulo per ciascun mese compreso nel trimestre di riferimento), mentre i soggetti passivi che liquidano l’imposta trimestralmente compilano un solo modulo VP.

Per la predisposizione e il controllo del file da trasmettere in via telematica è possibile utilizzare gli appositi software messi a disposizione, gratuitamente, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, ci si può avvalere di un software di mercato purché conforme alle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate n. 62214/2018. Dopo aver firmato digitalmente il file con uno dei sistemi ammessi (es. firma digitale) e aver eseguito eventualmente la procedura di controllo, si può inviare il file all’Agenzia delle Entrate utilizzando uno dei canali previsti, fra i quali la funzione di trasmissione disponibile nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”.
L’invio tempestivo della comunicazione è comprovato dalla ricevuta di avvenuta trasmissione telematica resa disponibile nel “cassetto fiscale” del soggetto passivo e nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata di “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora siano trasmesse più comunicazioni riferite al medesimo periodo, le istruzioni precisano che l’ultima sostituisce quelle precedenti. Tale modalità può essere utilizzata per correggere eventuali errori od omissioni, anche dopo la scadenza per l’invio della comunicazione, ma prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA ove è previsto l’apposito quadro VH. In questo caso, è dovuta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza, ferma restando l’ulteriore riduzione spettante avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).
In caso di scarto del file trasmesso entro il termine di legge, la comunicazione si considera comunque tempestiva se ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.