La norma non può essere interpretata oltre il significato letterale

Di Alfio CISSELLO

Il 7 novembre 2018 sono stati pubblicati, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, alcuni chiarimenti in merito alla definizione degli atti del procedimento di accertamento.
Sotto diversi punti, i menzionati chiarimenti destano perplessità, non solo sotto un profilo squisitamente tecnico, ma sotto un aspetto molto pratico: si tende, in vari modi, a restringere l’ambito applicativo della definizione, in assoluta controtendenza rispetto a quella che, manifestamente, è la ratio legis.

Bisogna premettere che, in ragione delle più basilari regole sull’interpretazione della legge, vi è necessità di ricorrere a un certo tipo di interpretazione (sistematica, estensiva piuttosto che analogica) quando il testo normativo presenta una lacuna, lacuna che, a seconda dei casi, può essere più o meno ampia.
Nel caso analizzato nel presente articolo, non pare ci siano lacune: “gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto” (art. 2 comma 1 del DL 119/2018).

L’Agenzia delle Entrate considera la definizione in oggetto come una sottospecie di acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97, mentre così non è: la definizione risulta disciplinata in modo compiuto dall’art. 2 e, solo per quanto riguarda il termine entro cui aderire, si fa richiamo all’acquiescenza.

A differenza, invece, di quanto si può dire per la definizione degli atti di accertamento con adesione: in tal caso, l’art. 2 comma 3 del DL 119/2018 è nei fatti un accertamento con adesione che ha delle particolarità, consistenti nel fatto che i 20 giorni per il pagamento decorrono dal 24 ottobre e nel fatto che sono stralciate le intere sanzioni nonché gli interessi.
Ad ogni modo, partendo dal presupposto che si tratti di acquiescenza, le Entrate ritengono di poter restringere l’ambito applicativo della norma ai soli avvisi di liquidazione che rientrano nell’art. 15, dunque alle rettifiche sull’insufficiente dichiarazione di valore/occultazione di corrispettivo (artt. 71 e 72 del DPR 131/86), sull’omessa o infedele dichiarazione di successione (artt. 50 e 51 del DLgs. 346/90) e sul recupero delle agevolazioni prima casa e per la piccola proprietà contadina (nota II-bisall’art. 1 della Tariffa, Parte I allegata al DPR 131/86 e art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009).
Così ragionando, sono esclusi dall’art. 2, ad esempio, gli avvisi di liquidazione sulle ipocatastali, sulla riqualificazione degli atti e così via.

Ma c’è un altro aspetto che non può non passare inosservato.
Nei chiarimenti si specifica: “il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto legge altre istanze con essa incompatibili, come per esempio l’istanza di accertamento con adesione”.
Può sembrare naturale che, in questi giorni, il contribuente sia di fronte a un bivio: o definisce ai sensi dell’art. 2 entro il 23 novembre, oppure segue le vie ordinarie, che, sintetizzando, si diversificano nell’istanza di adesione o nel ricorso, oppure nel tentativo di adesione e poi, se del caso, nel ricorso.

Non può sostenersi (come potrebbe sembrare, ma invero non necessariamente, dal passo riportato dei chiarimenti delle Entrate) che qualora, ad esempio oggi, sia stata presentata istanza di adesione, sia preclusa la definizione dell’accertamento ai sensi dell’art. 2.

Il DL 119/2018 è chiaro nel sancire che la definizione (la quale si sostanzia nel pagamento di tutte le somme o della prima rata) deve avvenire entro il 23 novembre o, se più ampio, entro il termine dell’art. 15. Allora:
– se il termine per ricorrere (che è quello per l’acquiescenza) scade dopo il 23 novembre 2018, la definizione può sforare quest’ultimo termine;
– in ogni caso, visto il riferimento all’art. 15 (che presuppone la rinuncia all’istanza di adesione), il termine per ricorrere non può mai essere comprensivo della sospensione dei 90 giorni derivante dall’istanza di adesione, quindi se (a nostro avviso, prima o dopo il 24 ottobre) è stata presentata istanza di adesione, comunque bisogna tenere per buono il solo termine del 23 novembre, salvo quello per il ricorso (senza sospensione dei 90 giorni) scada dopo.
Ma non si può interpretare la norma nel senso che se si presenta istanza di adesione ci si brucia la possibilità di definire ai sensi dell’art. 2.