Deve essere trasmesso entro il 30 aprile 2019; bisogna specificare il numero d’identificazione interna per gli accertamenti esecutivi

Di Alfio CISSELLO

Il DL 119/2018 ha in sostanza riaperto la rottamazione dei ruoli, prevedendo che, per i carichi (ruoli, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito) trasmessi dal 2000 al 2017, sia possibile aderire all’istituto beneficiando dello stralcio delle sanzioni amministrative/contributive e degli interessi di mora, previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2019.

Tale rottamazione, in sintesi, è riservata:
– ai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
– a coloro i quali, avendo aderito alla rottamazione inizialmente prevista dall’art. 6 del DL 193/2016, inviando domanda entro il 21 aprile 2017, non hanno poi pagato una o più rate;
– ai debitori che, dopo esser stati riammessi alla rottamazione con domanda da presentare entro il 15 maggio 2018, non hanno, entro il 31 luglio 2018, pagato in unica soluzione le rate di pregressi piani di dilazione dei ruoli e, per questa ragione, in sostanza non hanno potuto riaccedere alla rottamazione.

Come già illustrato su Eutekne.info (si veda “Rata da rottamazione di fine ottobre posticipata al 7 dicembre” del 27 ottobre 2018), gli altri debitori, che hanno rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018, se le pagano in unica soluzione entro il 7 dicembre 2018 possono fruire della ridilazione del debito, senza la necessità di presentare alcuna domanda.
La comunicazione di liquidazione degli importi, per tutti i debitori, avverrà d’ufficio entro il 30 giugno 2019.

Ieri, sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato pubblicato il modello di istanza (c.d. Mod. DA-2018), che va trasmesso, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2019.
Il modello, come del resto per le pregresse rottamazioni, può essere presentato:
– personalmente dal debitore;
– oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell’intermediario);
– mediante consegna manuale presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle PEC indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità).

Bisogna indicare i carichi definibili, specificando:
– il numero identificativo della cartella di pagamento, emergente dall’atto stesso;
– il numero di identificazione interna dell’accertamento esecutivo (che emerge dalla nota di presa in carico di cui all’art. 29 del DL 78/2010, che Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica al contribuente);
– il numero identificativo dell’avviso di addebito INPS, emergente dall’atto stesso.
Ove si voglia definire solo uno o più carichi relativi a una singola cartella di pagamento, bisogna specificare quali mediante indicazione del numero di ruolo (si pensi alla cartella di pagamento che porta a riscossione sia tributi che contributi INPS).

Il contribuente, in base a quanto era stato chiarito in merito alle precedenti rottamazioni, non può definire solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento, avviso di liquidazione o ruolo (circ. Agenzia Entrate 8 marzo 2017 n. 2).

In alternativa, è possibile allegare un elenco riepilogativo delle cartelle/avvisi che si intendono definire.
Occorre inoltre impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della domanda.
Una volta presentata la domanda, Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviareazioni esecutive né disporre il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca esattoriale. Rimangono però i fermi e le ipoteche adottati alla data di presentazione della domanda.

I versamenti possono avvenire sia in unica soluzione sia, previa opzione da esercitare nell’istanza, in forma rateale: in tal caso sono previste dieci rate con scadenza 31 luglio e 30 novembre di pari importo a partire dal 31 luglio 2019. È anche possibile indicare un diverso numero di rate, compreso tra due e nove.
Il pagamento in unica soluzione deve avvenire entro il 31 luglio 2019.