L’omessa comunicazione, da parte di Fisco ed enti previdenziali, comporta la perdita della natura privilegiata dei crediti

Di Michele BANA

Lo schema di DLgs. recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 155/2017, che dovrà essere esaminato dal Consiglio dei Ministri, introduce significative novità normative per i creditori tributari e previdenziali, seppure con un’entrata in vigore scaglionata nel tempo.

L’efficacia sostanzialmente immediata, a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento (art. 388 comma 2 dello schema di DLgs.), è, infatti, limitata alle disposizioni contenute negli artt. 363 e 364, riguardanti la certificazione dei debiti contributivi e fiscali, nonché per premi assicurativi. In particolare l’art. 363  stabilisce che l’INPS e l’INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano – con modalità e tempi da definire con un DM, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione – i crediti nei confronti di tale soggetto, a titolo di contributi e premi assicurativi.

Analogamente, l’art. 364 prevede il rilascio, da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento di tributi di propria competenza, sempre su istanza del debitore o del tribunale, di un certificato unico sull’esistenza di debiti fiscali risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali le passività non siano state soddisfatte. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore di tale norma, l’Agenzia delle Entrate dovrà definire un fac-simile di richiesta e dei modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti all’Anagrafe tributaria, e dell’esistenza di contestazioni.

Le novità più rilevanti sono, tuttavia, contenute nell’art. 15 dello schema di DLgs., e saranno applicabili soltanto dopo 18 mesi dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del provvedimento (art. 388 comma 1 dello schema di DLgs.). È, infatti, stabilito che l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’agente della riscossione avranno l’obbligo – per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per oneri e spese di riscossione – di avvisare il debitore, a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante. Quest’ultimo ricorrerà, per l’Agenzia delle Entrate, quando l’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica (art. 21-bis del DL 78/2010), è pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo, e non inferiore ad uno dei seguenti limiti:
– 25.000 euro, per fatturato – risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente – sino a 2.000.000 di euro;
– 50.000 euro, per volume d’affari, sempre dell’anno precedente, fino a 10.000.000 di euro;
– 100.000 euro, se il fatturato dell’anno precedente ha superato 10.000.000 di euro.

L’obbligo dell’Agenzia delle Entrate, da assolvere contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/1972, decorrerà dalle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Con riguardo all’INPS, l’esposizione debitoria sarà ritenuta di importo rilevante se il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente ed eccedente la soglia di 50.000 euro: al ricorrere di tale ipotesi, la segnalazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni.

Per l’agente della riscossione, il parametro di riferimento sarà rappresentato dalla sommatoria dei crediti affidati allo stesso, dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, qualora superino l’importo di 500.000 euro per le imprese individuali, e 1.000.000 di euro nel caso di quelle collettive: in presenza di tali circostanze, la segnalazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni.

Il predetto avviso dovrà precisare al debitore che sarà, inoltre, effettuata la segnalazione all’Organismo di composizione della crisi, istituito presso ogni Camera di Commercio (art. 16 dello schema di DLgs.) – e, se esistenti, agli organi di controllo della società, qualora entro 90 giorni dalla ricezione dell’atto non si sia verificata una delle seguenti condizioni:
– estinzione o regolarizzazione per intero del proprio debito (o se, per l’Agenzia delle Entrate, risulta regolare il pagamento rateale delle passività di cui all’art. 3-bis del DL 462/1997);
– presentazione della domanda di composizione assistita della crisi o di accesso ad una procedura di regolazione della stessa o dell’insolvenza.

I suddetti creditori pubblici qualificati non procederanno, tuttavia, alle citate segnalazioni se il debitore documenterà di essere titolare di crediti d’imposta o verso P.A. – risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni – per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.