L’Agenzia delle Entrate, col provvedimento di ieri, supera le criticità del conferimento agli intermediari

Di Luca BILANCINI

Le modalità di conferimento delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno scorso, rendendo necessaria, in molti casi, la vacazione presso gli Uffici territoriali da parte dei soggetti interessati, rendevano il procedimento piuttosto complicato e di difficile attuazione.

Con il provvedimento n. 291241 pubblicato ieri sera dall’Agenzia delle Entrate, gli ostacoli presenti sembrano ormai superati in virtù della possibilità di inviare una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe. Oltre alla “informatizzazione” del processo è presente poi la possibilità di procedere ad un invio “massivo” delle deleghe, con ulteriore risparmio di tempo.

Può essere utile ricordare che con la presentazione del modello approvato ieri possono essere delegati i seguenti servizi, propri della e-fattura:
– consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (ricerca, consultazione e acquisizione dei documenti emessi e ricevuti attraverso il SdI, consultazione dei dati trasmessi in relazione alle operazioni transfrontaliere, ecc…);
– consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
– registrazione dell’indirizzo telematico (indicazione dell’indirizzo telematico scelto per la ricezione dei file fattura e generazione del QR-code);
– fatturazione elettronica e conservazione elettronica delle fatture (servizio che può essere delegato anche a intermediari non abilitati);
– accreditamento e censimento dei dispositivi (delegabile anch’esso a intermediari non abilitati).

Il delegante ha facoltà di continuare ad utilizzare metodi “tradizionali” di attribuzione della delega (che può essere rilasciata ad un massimo di quattro soggetti e la cui durata non può superare due anni), conferendo procura speciale ad un soggetto che può presentarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, come già previsto dal precedente provvedimento n. 117689/2018, potrà procedere accedendo direttamente alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia.

La novità, contenuta nel provvedimento diffuso ieri, consiste nella possibilità di consegnare il modulo per il conferimento della delega ad un intermediario, che si farà carico di inviare all’Amministrazione finanziaria, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso modulo, i “dati essenziali” ai fini dell’attivazione. La richiesta di revoca dovrà essere inviata, invece, entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo.

L’invio potrà essere “massivo”, laddove siano conferite più deleghe o “puntuale” per l’attivazione di una singola delega. Il primo servizio è già attivo da ieri, mentre per il secondo occorrerà attendere sino al 30 novembre. Nell’uno e nell’altro caso il processo andrà a buon fine solo nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate abbia proceduto alla positiva verifica degli “elementi di riscontro”, indicati nella comunicazione telematica e contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante nell’anno precedente. Si tratta, come precisato al punto 6 del provvedimento, dell’importo corrispondente al volume d’affari e di quelli relativi all’imposta dovuta e a credito.

Il provvedimento precisa inoltre che verrà trasmessa un’apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del delegante (risultante dall’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti), con la quale questi verrà informato dell’attivazione della delega ai servizi di fatturazione elettronica da parte dell’intermediario.

Esiste, inoltre, un’ulteriore possibilità di conferimento delega, utile nei casi in cui il delegante non abbia presentato la dichiarazione IVA nell’anno precedente. In questo caso gli intermediari che possono autenticare la firma del delegante in virtù di quanto previsto dall’art. 63 del DPR 600/73, potranno predisporre un file contenente le copie delle deleghe sottoscritte dai deleganti e i relativi documenti, un prospetto nel quale sono indicati gli elementi essenziali delle deleghe conferite e una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta, tra l’altro, di avere ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli.

Va infine segnalato come sia stato approvato, ieri, un distinto modello per il conferimento e la revoca per la consultazione del “cassetto fiscale”, in considerazione delle differenti modalità con cui tale delega viene presentata all’Agenzia delle Entrate.