Immutato il contenuto di alcune clausole di salvaguardia che prevedono incrementi per gli anni successivi

Di Emanuele GRECO

Con il disegno di legge di bilancio 2019 sono “disinnescate”, per il prossimo anno d’imposta, le clausole di salvaguardia che dispongono l’incremento delle aliquote IVA, rinviando tale incremento ai periodi di imposta successivi.
Nel dettaglio, secondo il Ddl., l’aliquota ordinaria è così modulata:
– per il 2019, confermata nella misura del 22%;
– per il 2020, incrementata al 24,1%;
– per il 2021, incrementata al 24,5%.
L’aliquota ridotta, attualmente pari al 10%, è confermata per il 2019 e incrementata al 13% (come già stabilito dalla precedente legge di bilancio) per il 2020.
Permangono, dunque, per i prossimi anni, le clausole di salvaguardia fissate dall’art. 1comma 718 della L. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015).

Assonime, nella recente circolare n. 14 del 18 giugno 2018, ha riepilogato il quadro normativo e l’evoluzione delle clausole di salvaguardia per le aliquote IVA, negli ultimi anni, a decorrere dalla loro introduzione, come detto, da parte della legge di stabilità per il 2015.
Per “clausole di salvaguardia” si intendono le norme che, mediante la variazione automatica di specifiche voci di tasse e imposte, prevedono misure fiscali di maggior gettito al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e, contestualmente, dispongono che non si ricorrerà a tali misure, qualora le risorse economiche possano essere reperite con altri interventi legislativi (così si è espresso il dossier del Servizio studi di Camera e Senato sui temi dell’attività parlamentare nella XVII legislatura, nel marzo 2018).

Il disegno di legge di bilancio prevede anche la “sterilizzazione” dell’aumento delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché dell’accisa sul gasolio usato come carburante, previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del DL 91/2014, quale misura di finanziamento all’agevolazione ACE.

In tema di accise, l’art. 19 del DL 119/2018 prevede che, per la produzione combinata di energia elettrica e calore, il quantitativo di combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica sia determinato utilizzando i consumi specifici convenzionali fissati dallo stesso art. 19 del decreto.

Il sistema di tassazione per la produzione combinata di energia elettrica e calore sarà modificato, rispetto a quanto stabilito dall’attuale art. 3-bis comma 1 del DL 16/2012, perché quest’ultima norma potrebbe essere in contrasto con la direttiva in materia (direttiva 2003/96/CE), nonché con quanto affermato di recente dalla Corte di Giustizia Ue con sentenza del 7 marzo 2018 (causa C-31/17).
Inoltre, la norma da ultimo citata non ha mai trovato concreta attuazione e, come indicato nella relazione illustrativa al DL 119/2018, il decreto intende “colmare il vuoto normativo esistente rendendo strutturale l’applicazione dei consumi specifici convenzionali già utilizzati”.

Significative modifiche sono infine previste, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per il calcolo delle accise applicabili ai tabacchi lavorati, tra cui una rideterminazione delle aliquote fissate per sigari, sigaretti e sigarette.