Per l’IVA, sembra esclusa la definizione degli accertamenti ma non delle liti pendenti

Di Francesco NAPOLITANO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 119/2018 viene finalmente definito il perimetro applicativo riguardante la possibilità di regolarizzare le posizioni fiscali delle ASD e delle SSD non lucrative destinatarie di atti impositivi.
Nella versione finale, il decreto è diverso rispetto alle bozze che erano circolate. In prima battuta, si evidenzia l’eliminazione della possibilità di regolarizzare anche dichiarazioni omesse con il (semplice) versamento volontario di 1.600 euro ai fini IRES e 500 euro ai fini IRAP, cosa che aveva suscitato forti perplessità, ammettendo di fatto la possibilità di un condono pieno.

Nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, all’art. 7 si prevede che gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro CONI possano presentare la dichiarazione integrativaspeciale prevista dal successivo art. 9, con un limite massimo integrabile di 30.000 euro di imponibile per ciascun anno d’imposta (a differenza del limite di 100.000 euro indicato nel citato art. 9).
La dichiarazione integrativa va presentata entro il 31 maggio 2019 per integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, e quindi risultano integrabili gli anni d’imposta che vanno dal 2013 al 2016.

Ai sensi dell’art. 9 comma 2, sui maggiori imponibili dichiarati, e per ciascun anno d’imposta, la regolarizzazione avviene con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi, addizionali, sostitutive, contributi previdenziali e IRAP.
Con la stessa percentuale si regolarizzano anche dichiarazioni integrative ai fini delle ritenute, mentre, ai fini IVA, è prevista l’applicazione di una aliquota media derivante dal rapporto tra l’IVA sulle operazioni imponibili, al netto di quella sulle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo comunque conto di operazioni non soggette a IVA o soggette a regimi speciali, piuttosto frequenti nelle ASD e SSD (L. 398/91).

La regolarizzazione avverrà con la presentazione della dichiarazione integrativa e pagamento delle somme risultanti entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione o a rate e senzapossibilità di compensazione ex DLgs. 241/97.

A differenza del classico ravvedimento operoso ex DLgs. 472/97, la nuova sanatoria prevede la possibilità di un pagamento rateale in un massimo di dieci rate semestrali di pari importo, con pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2019. Indubbiamente, la possibilità di pagare ratealmente costituisce una innovazione positiva, soprattutto per quei contribuenti che, pur coscienti della necessità e opportunità di ravvedersi, trovavano un ostacolo nel pagamento in unica soluzione delle somme dovute, al punto da preferire l’arrivo di una iscrizione a ruolo con rateizzazione della cartella.

Oltre alla regolarizzazione citata, l’art. 7 del DL prevede la possibilità di una serie di definizioni agevolate. In particolare, le ASD e SSD non lucrative possono avvalersi di:
– una definizione agevolata su avvisi di accertamento notificati entro la data di entrata in vigore del DL stesso, pagando il 50% delle maggiori imposte accertate, esclusa l’IVA, da pagarsi per l’intero importo, il 5% delle sanzioni irrogate e interessi dovuti;
– una definizione agevolata delle liti fiscali pendenti presso le Commissioni tributarie (exart. 6 dello stesso decreto) pagando il 40% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi nel caso di pendenza in primo grado, il 10% del valore della lite e 5% delle sanzioni e interessi in caso di soccombenza in giudizio da parte del Fisco nell’ultima o unica pronuncia del giudice non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del DL, oppure il 50% del valore di lite e 10% di sanzioni e interessi in caso di soccombenza in giudizio da parte della ASD o SSD, anche in questo caso nell’ultima o unica pronuncia del giudice non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del DL.

Da ultimo (art. 7 comma 3), la norma dispone la preclusione all’accesso alle procedure nel caso in cui l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, per ciascun periodo d’imposta per il quale sia stato emesso avviso di accertamento o sia pendente la lite, sia superiore a 30.000 euro per singola imposta IRES o IRAP.
In questo caso, all’ente sportivo dilettantistico resterebbe la possibilità di avvalersi degli stessi istituti ma così come declinati negli artt. 2 e 6 dello stesso decreto.

Da notare, in quest’ultima disposizione, che non viene menzionata l’IVA. Ciò appare coerente con il fatto che questo tributo, pur essendo compreso nell’atto di accertamento, non viene ammesso alla definizione agevolata di cui alla lett. a) del comma 2 (50% delle maggiori imposte accertate ma IVA per intero), mentre viene ammesso per quanto riguarda la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di cui alla lett. b), ove non è prevista alcuna limitazione riguardante il tributo comunitario in quanto commisto ai tributi diretti nel valore della lite.