La bozza del Ddl. di bilancio 2019 unifica, inoltre, il regime fiscale delle perdite realizzate dai soggetti in contabilità ordinaria e semplificata

Di Luisa CORSO e Paola RIVETTI

La prima bozza della legge di bilancio 2019 prevede modifiche significative al regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF, disciplinato dall’art. 8 del TUIR, il quale, nella formulazione vigente, riserva un diverso trattamento alle perdite dei soggetti in contabilità semplificata (comma 1) rispetto a quelle dei soggetti in contabilità ordinaria (comma 3).

La norma attualmente in vigore prevede che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata (in forma individuale o associata) e di arti e professioni siano utilizzate in riduzione del reddito complessivo, nel limite del suo ammontare; ove risultasse un’eccedenza, essa non può essere riportata ai periodi di imposta successivi. Diversamente, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria (in forma individuale o associata) possono esclusivamente essere portate in compensazione dei redditi d’impresa (in contabilità ordinaria o semplificata); l’eccedenza deve essere riportata agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

La bozza del Ddl. di bilancio 2019 interviene su tale impostazione, da un lato, equiparando il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata a quello delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria e, dall’altro, introducendo, per entrambe le casistiche, il limite quantitativo già operante per i soggetti IRES, in luogo del limite del riporto quinquennale. Rimarrebbe, invece, fermo il trattamento delle perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

In altre parole, per entrambe le categorie di soggetti esercenti reddito d’impresa, le perdite diverrebbero compensabili con il solo reddito d’impresa, in misura non superiore all’80% del reddito imponibile in ciascun periodo di imposta e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. A fronte di tale limitazione, le perdite risulterebbero però illimitatamente riportabili sotto il profilo temporale.
Le modifiche troverebbero applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ovvero dal periodo di imposta 2018.

Per i soggetti in contabilità ordinaria, in mancanza di un apposito regime transitorio, potrebbe valere quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 53/2011; § 1.7), a commento dell’analoga modifica disposta nel 2011 per i soggetti IRES, per cui il nuovo regime sarebbe applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori al 2018 (ovvero alle perdite realizzate nei periodi 2013-2014-2015-2016-2017), e risulterebbe già applicabile in sede di calcolo delle imposte dovute per il 2018; non sarebbero, invece, più utilizzabili le perdite del periodo 2012.

Per le imprese minori sono state, invece, elaborate apposite disposizioni transitorie.
La prima opera sull’art. 8 comma 1 nella sua attuale formulazione e dovrebbe consentire di recuperare la parte non compensata della perdita fiscale relativa al periodo d’imposta 2017(e risultante dal modello REDDITI 2018). Una disposizione di questo genere era stata sollecitata da più parti, sin dall’introduzione del regime di cassa, per ovviare agli effetti distorsivi che genera l’obbligo di dedurre, in blocco, le rimanenze risultanti dall’ultimo periodo di applicazione del criterio di competenza (previsto nel comma 18 dell’art. 1 della L. 232/2016). Soprattutto per le imprese operanti in determinati settori, tale previsione, unita alla non riportabilità delle perdite fiscali, genera conseguenze paradossali perché, a causa dell’integrale deduzione delle rimanenze, l’esercizio chiude con una perdita fiscale che non potrebbe altrimenti essere utilizzata negli anni successivi.

La prossima legge di bilancio si propone, quindi, di correggere, seppur parzialmente, tale distorsione prevedendo che le perdite fiscali 2017 non compensate con il reddito complessivo di tale anno siano computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:
– nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
– nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Una seconda deroga, sempre per le imprese in contabilità semplificata, opera rispetto alla nuova versione dell’art. 8 del TUIR, sostanzialmente limitando (rispetto alla soglia dell’80%) la deducibilità delle perdite che si produrranno nel 2018 e 2019. Nello specifico, in deroga al nuovo comma 3 della norma, per le imprese minori:
– le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
– le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.