Mentre le attività di vigilanza vanno riflesse nel libro dei verbali del Collegio, quelle di revisione sono da formalizzare in appositi dossier dedicati

Di Stefano DE ROSA

Qualora il Collegio sindacale sia incaricato anche della revisione legale dei conti si pone il problema di come organizzare e coordinare le carte di lavoro attinenti all’attività di vigilanza da una parte e a quella di audit dall’altra.
Linee guida in tale ambito sono fornite nel documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, pubblicato dal CNDCEC nel mese di aprile scorso.

Viene, innanzitutto, evidenziato come sia importante “evitare di documentare in modo promiscuo attività tipiche dell’organo di controllo nelle carte di lavoro o, di converso, attività di revisione nel libro dei verbali del collegio sindacale”. Si sottolinea, infatti, come il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale sia un libro sociale di proprietà della società, mentre le carte di lavoro appartengano al revisore.

In particolare, nel libro dei verbali del Collegio devono essere riportati i risultati delle verifiche, delle ispezioni e, in generale, delle attività di vigilanza svolte periodicamente dall’organo di controllo, incluse quelle relative al bilancio di esercizio che fa capo al collegio sindacale in quanto tale e non quale incaricato della revisione legale. In tale libro deve essere inclusa anche la relazione redatta in forma unitaria, attinente sia all’attività di vigilanza che alla revisione legale del bilancio.

Nelle carte di revisione, invece, viene documentato il lavoro svolto:
– ai fini dell’emissione del giudizio sul bilancio in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e al DLgs. 39/2010;
– per verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Nel caso di incarichi di durata superiore all’anno, i documenti di revisione vengono solitamente suddivisi tra permanenti, o ad uso pluriennale, che devono essere inseriti in un archivio permanente (Permanent file o Dossier permanente), e documenti ad uso corrente. Gli archivi correnti raggruppano le informazioni relative alla verifica in corso (generalmente il bilancio di un esercizio), distinguendo fra informazioni di carattere generale (General file o Dossier generale) e informazioni attinenti alla verifica delle specifiche voci di bilancio (Current file o Dossier corrente).

Nel documento del CNDCEC viene, inoltre, sottolineato che alcune aree di attività potrebbero richiedere sia la verbalizzazione nel libro del collegio, sia la documentazione nelle carte di lavoro. A tal proposito, viene riportato l’esempio delle analisi circa l’idoneità e il concreto funzionamento degli assetti organizzativi e del sistema amministrativo-contabile che sono rilevanti sia per l’attività di vigilanza che ai fini della revisione. In queste circostanze, è opportuno verbalizzare il lavoro svolto e le relative conclusioni sia nel libro del Collegio sindacale che, con gli appropriati adattamenti, nelle carte di revisione.

Nelle citate linee guida viene, pertanto, suggerito di “riportare le attività comuni su entrambi i supporti documentali in modo da soddisfare al meglio le esigenze connesse alla verificabilità e accessibilità che contraddistinguono le due basi documentali”.