Le prime bozze della legge di bilancio confermano l’innalzamento a 65.000 euro delle soglie di fatturato per avvalersi del regime forfetario

Di Enrico ZANETTI

Flat tax al 15% su reddito di impresa o lavoro autonomo determinato in misura forfetaria ed esclusione da IVA per tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni che “nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.
Le prime bozze circolate della legge di bilancio confermano l’innalzamento a 65.000 eurodelle soglie di fatturato (attualmente differenziate tra 25.000 e 50.000 euro in base al tipo di attività svolta) fino a concorrenza delle quali le partite IVA individuali potranno avvalersi del regime forfetario di cui all’art. 1 comma 54 e ss. della L. 190/2014.

Inoltre, rimuovono gli attuali vincoli connessi all’ammontare di spese per dipendenti e collaboratori (5.000 euro) e all’ammontare di beni strumentali utilizzati (20.000 euro).
Da questo punto di vista, le bozze sembrano recepire le richieste avanzate nelle scorse settimane dal Consiglio nazionale dei commercialisti circa l’inopportunità di mantenere requisiti che, a parità di fatturato, avrebbero premiato chi non assume e non investe rispetto a chi lo fa.

Rimane invece la causa di esclusione rappresentata dalla contemporanea partecipazione a società di persone o associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR e quindi, da questo punto di vista, restano assolutamente in piedi le considerazioni circa l’implicito incentivo alla disaggregazione delle micro attività imprenditoriali e professionali in un contesto economico italiano che richiederebbe semmai incentivi all’aggregazione. Anzi, nelle bozze si legge che la causa di esclusione, che in precedenza contemplava oltre alle predette ipotesi di partecipazione soltanto quella di partecipazione in srl che imputa i redditi per trasparenza ex art. 116 del TUIR, viene ampliata alla partecipazione “a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione”.

Suscita perplessità in particolare l’ampliamento alle partecipazioni in qualsivoglia società a responsabilità limitata (e non soltanto, come previsto ora, a quelle che, come le società di persone e le associazioni professionali, imputano il reddito per trasparenza ai soci in forza dell’opzione esercitata ex art. 116 del TUIR), ma potrebbe anche darsi che si tratti di un refuso.

Così come qualche affinamento sembrerebbe richiedere il possibile nuovo testo della lett. d-bis) del comma 57 dell’art. 1 della L. 190/2014, ai sensi del quale risulterebbero esclusi dal regime forfetario anche “i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50” del TUIR “e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti dei soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili”.
Rispetto all’attuale formulazione della medesima lett. d-bis) (che esclude “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50” del TUIR “eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”), è evidente che nella nuova formulazione l’attenzione del legislatore si concentra sulla finalità di impedire che chi era dipendente o collaboratore parasubordinato di un determinato datore di lavoro decida di “trasformarsi” in partita IVA individuale che però continua a lavorare prevalentemente per lo stesso committente.

Tuttavia, a parte il fatto che risulta comprensibile solo fino a un certo punto l’accanimento del legislatore nei confronti del lavoratore dipendente e del collaboratore parasubordinato con redditi lordi di 40-50-60 mila euro (cui non solo non si “offre” alcuna riduzione della pressione fiscale, ma addirittura ci si preoccupa di impedire di poter fruire di quella ammessa per le partite IVA individuali anche inquadrandosi come tali), il testo difetta della specificazione temporale di quando rilevano i redditi di lavoro dipendente o assimilati (quelli percepiti nell’anno precedente?) e soprattutto rimuove l’attuale vincolo per chi nell’anno precedente ha percepito i predetti redditi in misura superiore a 30.000 euro da parte di datori di lavoro nei cui confronti non svolge prevalentemente la propria attività di impresa, arte o professione.

La bozza conferma per il resto le altre tre cause di esclusione previste dall’art. 1 comma 57 lett. a), b) e c) della L. 190/2014 (persone fisiche che si avvalgono di regimi fiscali speciali, soggetti extra-Ue, soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di immobili) negli stessi termini in cui risultano previste attualmente.