Salta ogni tipo di non punibilità, ma resta uno strano reato legato all’integrativa

Di Alfio CISSELLO

Nell’ultima bozza di decreto legge fiscale scompare una disposizione, che riecheggiava il vecchio art. 10 della L. 289/2002, secondo cui, per i contribuenti che non si fossero avvalsi della dichiarazione integrativa speciale o di altre forme di sanatoria, i termini di accertamento sarebbero stati prorogati di tre anni.
Si tratta di novità da salutare con favore, in quanto la proroga avrebbe ingiustamente pregiudicato coloro i quali, del tutto legittimamente, decidono di non fruire dell’integrativa speciale.
Per ora, rimane invece la proroga biennale dei termini di accertamento relativa all’adesione ai verbali di constatazione.

Per il resto, l’integrativa in oggetto è simile a un ravvedimento operoso: infatti, si richiama l’art. 1 comma 640 della L. 190/2014, quindi, limitatamente agli elementi rigenerati, si riaprono i termini di accertamento.
Detto diversamente, non c’è nessuna copertura di tipo tributario per chi si avvale delle procedura in oggetto, nemmeno per lo speciale condono per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive iscritte al CONI (relativamente ai menzionati soggetti, infatti, è stata rivista la norma in senso favorevole al Fisco).
Anzi, è previsto uno scambio dati tra Agenzia delle Entrate e altri organi dell’Amministrazione finanziaria, in merito ai dati sulle procedure avviate e concluse (elemento che potrebbe disincentivare il ricorso alla procedura).
Come ci si aspettava, non vi è più alcun riferimento alla non punibilità per ogni tipo di reato tributario, nonostante, viste le soglie entro le quali è ammessa l’integrativa (100.000 euro di imponibile annuo, con ulteriore sbarramento del 30% del dichiarato), difficilmente questi si sarebbero potuti realizzare, eccezion fatta per le ipotesi di dichiarazione fraudolenta.

Viene poi specificato che rimangono i delitti di riciclaggio e autoriclaggio, precisazione in sostanza inutile, vista l’assenza della non punibilità per i reati che potrebbero essere la base degli stessi.

C’è poi uno “strano” reato, che punisce, ai sensi dell’art. 5-septies del DL 167/90, chi, fraudolentemente, si avvale dell’integrativa speciale per far emergere attività patrimoniali, finanziarie, denaro contante o valori al portatore derivanti da reati diversi da quelli di dichiarazione fraudolenta.

Riesce davvero difficile comprendere il senso della norma: in primo luogo, l’integrativa speciale è in concreto una particolare forma di ravvedimento operoso, dunque è arduo capire che inerenza possa avere con il contante o con valori al portatore (avrebbe senso se si trattasse di una procedura con tratti simili alla voluntary disclosure, ma così non è).
Ma ancora più strano è il riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta, per i quali così come per ogni altro reato, come detto, non c’è alcuna non punibilità.

Si evidenzia poi che, nella bozza di decreto legge, la non punibilità per reati tributari viene meno altresì per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive iscritte al CONI.