Fuori dall’integrativa l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali estere
Dopo la riunione del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2018, come era immaginabile in conseguenza delle critiche manifestate dopo l’approvazione del testo nella precedente formulazione, l’integrativa speciale è stata oggetto di una riscrittura che incide sulle soglie entro cui la stessa è consentita e, in misura minore, sulle fattispecie che possono essere oggetto di emersione.
In relazione agli imponibili integrabili, nella precedente formulazione tale limite era pari a 100.000 euro “per singola imposta” e per singolo periodo d’imposta, con sbarramento del 30% del dichiarato.
Invece, nell’attuale formulazione, si legge che “l’integrazione è ammessa nel limite di euro 100.000 di imponibile annuo”. Viene specificato che l’integrazione degli imponibili è possibile nel rispetto del “limite di euro 100.000 di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato”. Sembrerebbe, quindi, che il limite degli imponibili integrabili sia, nel complesso, per annualità pari a 100.000 euro, da suddividere tra imposte sui redditi, IRAP, IVA e ritenute, ancorché le dichiarazioni siano distinte, con il limite del 30% del dichiarato.
Fermo restando che l’argomento necessiterà di ulteriori approfondimenti, sembra che se un contribuente, per una annualità, non ha dichiarato imponibili per 60.000 euro ai fini IRES e per 60.000 euro ai fini IVA, non si possa integrare 120.000 euro, ma solo 100.000 euro (sempre in base ad un primo esame, potrà trattarsi indifferentemente di 80.000 euro di IRES e di 20.000 euro di IVA, oppure di 50.000 euro per singola imposta).
Il legislatore non ha però tenuto conto delle diverse imposte che, specie per le persone fisiche, vengono dichiarate nel modello REDDITI, come le addizionali comunali e regionali.
Se il riferimento al tetto massimo di 100.000 euro fosse riferito alla somma di tutte le imposte (non quindi alle quattro dichiarazioni REDDITI, IVA, IRAP e 770), sarebbe facilissimo andare oltre soglia. Ma, a ben vedere, anche se si considerano le sole quattro dichiarazioni esposte, andare oltre soglia non sarà poi così difficile.
Inoltre, a complicare una norma di non facile lettura, è stato introdotto un ulteriore periodo al primo comma, contenente una disposizione che sembrerebbe a favore dei contribuenti che abbiano presentato una dichiarazione originaria con imponibile inferiore a 100.000 euro oppure senza debito d’imposta, avendo conseguito una perdita fiscale. In tal caso, infatti, si prevede che l’integrazione degli imponibili sia possibile per un importo non superiore a 30.000 euro. Pertanto, se si è presentata una dichiarazione con imponibile originariamente dichiarato in misura pari ad euro 50.000 secondo questa disposizione sembrerebbe possibile presentare un’integrativa fino ad euro 30.000. Viceversa, secondo la regola generale contenuta nella prima parte del comma 1 (quindi senza questa norma “di favore”), l’integrativa sarebbe stata possibile solo per un importo pari a 15.000 euro (il 30% dell’imponibile dichiarato).
Una modifica di notevole rilievo è contenuta nel comma 7 laddove viene precisato che l’integrativa non può essere presentata da quei contribuenti che, essendone obbligati, non abbiano presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016.
Nella formulazione precedente, sembrava che l’omessa presentazione di una sola dichiarazione nel periodo 2013-2016 non ostacolasse la possibilità di presentare l’integrativa speciale in relazione alle altre annualità.
Il decreto, come nella versione precedente, prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 20% per imposte sui redditi e IRAP, di un’imposta sostitutiva del 20% sulle maggiori ritenute e di una somma a titolo di aliquota media IVA.
Da ultimo, è confermato che l’integrativa speciale è possibile solo per i contribuenti nei cui confronti non siano iniziati accessi e/o non abbiano notizia di accertamenti fiscali o penali intrapresi.
Pertanto, considerato che le altre definizioni, ai fini che ci interessano sono quelle dei PVC, degli accertamenti e degli inviti a comparire strumentali all’adesione, i contribuenti che hanno in corso indagini a tavolino o controlli sostanziali non ancora sfociati in un PVC rimangono esclusi da qualsiasi definizione, situazione che sembra poco accettabile.