Le pronunce più recenti danno rilievo alla diligenza impiegata nell’adempimento degli obblighi fiscali

Di Paola RIVETTI

Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione, ex art. 38 c.c., si fonda sull’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa che genera rapporti obbligatori fra l’associazione e i terzi.

In assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, tale forma di responsabilità, in aggiunta a quella del fondo comune, mira a tutelare i creditori che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di singoli soggetti, indipendentemente dalla posizione assunta dagli stessi nell’ambito della compagine sociale (Cass. n. 5746/2007).
Tale responsabilità ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che l’obbligazione di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione (cfr. Cass. n. 29733/2011).
È stato anche rilevato che la responsabilità per i debiti dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione in quanto ciò che rileva è l’attività negoziale concretamente svolta dai soggetti e la circostanza che i terzi abbiano fatto affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio (Cass. n. 19486/2009).

Per giurisprudenza costante, tali principi si applicano anche ai debiti di natura tributaria (Cass. n. 16344/2008 e n. 19486/2009), seppur con qualche accorgimento dipendente dalla particolare natura dell’obbligazione tributaria che sorge ex lege al verificarsi di determinati presupposti. La particolare natura dell’obbligazione tributaria, infatti, non esclude che sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa in un dato periodo.

Peraltro, la circostanza che la norma richieda l’esercizio “in nome e per conto dell’associazione” ha portato a delimitare la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (cfr. Cass. n. 12473/2015; Cass. n. 20485/2013 ha escluso la responsabilità dei componenti del consiglio direttivo in quanto non era stata provata l’effettiva insorgenza delle obbligazioni durante il periodo di investitura degli stessi).

Tale orientamento giurisprudenziale, che risulta costantemente seguito sin dalla pronuncia della Cassazione n. 5746/2007, è mutato in senso estensivo nelle ultime pronunce sull’argomento, dando rilevanza alla diligenza impiegata nell’adempimento degli obblighi fiscali. È stato, infatti, osservato che detto orientamento:
– da un lato, si presta a facili strumentalizzazioni a fini elusivi in quanto, in ipotesi di avvicendamento nella carica sociale, il rappresentante legale subentrante può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell’ente;
– dall’altro, non considera i poteri attribuiti dalle disposizioni tributarie al rappresentante fiscale il quale è obbligato ad effettuare tutta una serie di adempimenti (ad esempio, redigere e presentare la dichiarazione reddituale e, se del caso, operare le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, alla correzione delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti).

In giurisprudenza, è stata così affermata la responsabilità solidale del rappresentante legale che:
– si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi dell’associazione relativa all’anno precedente il suo insediamento, senza verificare il contenuto della stessa e apportare le rettifiche dei dati errati, circostanza che ha poi determinato l’emissione di un avviso di accertamento (Cass. n. 4478/2018);
– non aveva effettuato i versamenti dell’IVA trimestrale (Cass. n. 22861/2018).

In conclusione, da tali pronunce si ricava che ciò che rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante è, non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti; in sostanza, occorre accertare in concreto se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’ente, abbia adempiuto gli obblighi tributari, solo in tal caso potendo essere esonerato da responsabilità.