Da confermare se possono essere escluse in quanto operazioni destinate a una posizione IVA in un altro Stato Ue

Di Fabio Tullio COALOA e Emanuele GRECO

Con l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, ci si interroga in merito all’applicabilità dei nuovi obblighi rispetto al trasferimento, da parte di un soggetto passivo nazionale, di beni mobili in un altro Stato Ue per finalità rientranti nell’esercizio della propria impresa.

Si tratta di un’operazione “assimilata” alle cessioni intracomunitarie, in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) del DL 331/93, per la quale ricorre l’obbligo di emissione della fattura, con l’indicazione del numero di identificazione attribuitogli in altro Stato membro ex art. 46 comma 3 del DL 331/93 (elemento necessario per effettuare l’acquisizione INTRA nello Stato Ue di destinazione della merce).

Il dubbio sorge dalla circostanza che l’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, così come modificato dall’art. 1 comma 909 della L. 205/2017, dispone che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda, per ciò che qui interessa, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.
Ebbene, nelle cessioni INTRA “assimilate”, cedente e cessionario (necessariamente coincidenti, vista la natura dell’operazione) risultano “entrambi” stabiliti ai fini IVA in Italia.

La questione è ancora più evidente se si pensa ad una cessione INTRA di beni effettuata da un cedente nazionale ivi stabilito verso un numero identificativo UE di un cessionario anch’esso stabilito in Italia; anche in questo caso, la transazione avviene tra due soggetti stabiliti in Italia, tra i quali come visto vige, dal 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica.
Il punto, non espressamente affrontato dall’Amministrazione finanziaria, potrebbe risolversi in base ai principi che regolano l’istituzione dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica.
Sotto l’aspetto procedurale, si può infatti osservare il fatto che un’operazione di questo tipo ha quale “destinatario” un numero di identificazione IVA in un altro Stato Ue, per il quale non possono essere pretesi obblighi di accettazione delle fatture in formato elettronico (art. 232 della direttiva 2006/112/CE).

D’altro canto, si tratta di operazioni che – come accennato – normativamente sono del tutto “assimilate” alle cessioni intracomunitarie le quali, in qualità di operazioni nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, sono estranee agli obblighi di fatturazione elettronica.

Tale aspetto è stato confermato nella circolare n. 13/2018 dell’Agenzia delle Entrate, ove si afferma che non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica “le operazioni tra soggetti diversi, ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari” (sono da considerarsi come soggetti “diversi”, ai fini delle posizioni IVA, il cedente nazionale e l’identificazione IVA nell’altro Stato Ue).

Non appare sostenibile, invece, una diversa interpretazione che includa negli obblighi le operazioni “assimilate” alle cessioni intracomunitarie, invocando lo status di soggetto “stabilito” in Italia del cedente che effettua il trasferimento di beni all’estero per esigenze della propria impresa, giacché per effettuare l’acquisizione dei beni nell’altro Stato Ue agisce con una posizione IVA estera. Lo stesso dicasi, a maggior ragione, per le cessioni di beni all’estero che un soggetto stabilito in Italia effettua nei confronti di una posizione IVA estera appartenente ad un altro soggetto passivo “stabilito” in Italia.

In virtù delle significative conseguenze a livello sanzionatorio di un comportamento errato relativamente alla fatturazione delle operazioni in esame (in mancanza dell’emissione e trasmissione elettronica, ove dovuta, si applicano le sanzioni per omessa fatturazione ex art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97), pare quantomai opportuna una conferma esplicita dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, in ultimo, che le operazioni che non sono soggette agli obblighi di fatturazione elettronica ex art. 1 comma 909 della L. 205/2017, poste in essere con controparti “estere”, restano comunque sottoposte all’obbligo di comunicazione mensile all’Agenzia delle Entrate dei dati delle relative fatture (nuovo art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015).
Anche in assenza del relativo obbligo, resta ferma, inoltre, la possibilità di emettere e trasmettere in formato elettronico su base facoltativa le fatture relative alle operazioni attive in questione, con conseguente esclusione dai predetti obblighi comunicativi.