Per i decessi avvenuti a giugno 2018, in caso di invio telematico si perde la proroga ordinaria di 6 mesi

Di Massimo NEGRO

L’art. 1 comma 932 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha stabilito che il termine del 30 settembre per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP è prorogato al 31 ottobre; la proroga non è però a regime, ma riguarda solo gli anni in cui devono essere comunicati i dati delle fatture, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di Telefisco del 1° febbraio 2018, ha chiarito che tale differimento al 31 ottobre ricomprende anche i soggetti che non sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture e, in generale, i contribuenti non titolari di partita IVA.

Di conseguenza, i modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, relativi al periodo d’imposta 2017, dovranno essere presentati in via telematica entro il 31 ottobre 2018, rispetto alla scadenza ordinaria del 30 settembre.
In caso di morte del contribuente persona fisica, la disciplina della proroga disposta dalla legge di bilancio 2018 va però coordinata con la specifica normativa prevista a regime dall’art. 65 del DPR 600/73, in base al quale:
– la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi, sempreché tale obbligo ricorresse in capo al defunto;
– tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente, o scadenti entro 4 mesi da essa, compresi quindi i termini per la presentazione delle dichiarazioni, sono prorogati di 6 mesi in favore degli eredi.

Nell’ipotesi di proroga dell’originario termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione, la C.M. 30 aprile 1977 n. 7 ha chiarito che:
– il differimento della scadenza comporta l’automatico spostamento in avanti del termine previsto dal suddetto art. 65 del DPR 600/73;
– la scadenza dei 6 mesi previsti da tale norma è stabilita con riguardo al termine prorogato e non a quello originario per la presentazione della dichiarazione.

Pertanto, a seguito della proroga di cui alla L. 205/2017, gli eredi devono presentare, in via telematica, il modello REDDITI PF 2018, cui era obbligato il defunto:
– entro il 31 ottobre 2018, se il decesso è avvenuto tra il 1° gennaio 2017 e il 30 giugno 2018; in tal caso, infatti, tra la data della morte e la scadenza di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi trascorrono almeno 4 mesi;
– entro il 30 aprile 2019, se il decesso avviene tra il 1° luglio 2018 e il 31 ottobre 2018; in tal caso, poiché il termine del 31 ottobre 2018 (come prorogato dalla L. 205/2017) scade prima di 4 mesi dalla morte, è ulteriormente prorogato di 6 mesi ex art. 65 del DPR 600/73.

In assenza della proroga disposta dalla L. 205/2017, invece, gli eredi avrebbero dovuto presentare il modello REDDITI PF 2018 del defunto, in via telematica:
– entro il 1° ottobre 2018 (la scadenza ordinaria del 30 settembre cadeva di domenica), se il decesso è avvenuto tra il 1° gennaio 2017 e il 31 maggio 2018; in tal caso, infatti, tra la data della morte e la scadenza di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi sarebbero trascorsi almeno 4 mesi;
– entro il 1° aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica), se il decesso è avvenuto tra il 1° giugno 2018 e il 30 settembre 2018; in tal caso, poiché il termine ordinario del 30 settembre scadeva prima di 4 mesi dalla morte, si sarebbe applicata la proroga di 6 mesi ex art. 65 del DPR 600/73.

In pratica, per effetto della proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni dal 30 settembre al 31 ottobre, disposta dalla legge di bilancio 2018, in caso di decessi intervenuti nel mese di giugno 2018 gli eredi non possono più beneficiare della proroga di 6 mesi prevista dall’art. 65 del DPR 600/73, dovendo presentare il modello REDDITI 2018 del defunto in via telematica entro il 31 ottobre 2018, invece che entro il termine del 1° aprile 2019 che si sarebbe applicato senza la proroga della L. 205/2017.

In caso di decessi avvenuti nel giugno scorso, occorre quindi prestare molta attenzione al rispetto dei termini di presentazione telematica della dichiarazione del defunto, in quanto la proroga di un mese disposta dalla L. 205/2017 comporta in realtà un “accorciamento” di 5 mesi del termine che sarebbe stato applicabile.

Gli “effetti anomali” sugli eredi della proroga disposta dalla legge di bilancio 2018 non si esauriscono però qui, in quanto tale proroga riguarda solo la scadenza del 30 settembre per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, mentre gli eredi possono presentare il modello REDDITI del defunto (non titolare di partita IVA) anche mediante consegna cartacea ad un ufficio postale, entro il termine del 30 giugno, che può essere prorogato ai sensi dell’art. 65 del DPR 600/73.

In particolare, considerando sempre i decessi avvenuti nel mese di giugno 2018, è applicabile la proroga di 6 mesi ex art. 65 del DPR 600/73, e il modello REDDITI 2018 cartaceo del defunto può essere presentato ad un ufficio postale entro il 31 dicembre 2018, mentre in caso di invio telematico il termine, come visto, scade il prossimo 31 ottobre, cioè due mesi prima.