Mantenuto il doppio sbarramento dei 100.000 euro e del 30%
Nonostante l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre, il decreto fiscale contiene ancora alcuni nodi da sciogliere. Ieri, infatti, il Vicepresidente Di Maio ha dichiarato che il testo del decreto contiene passaggi non concordati in CdM e di essere intenzionato allo stralcio dei passaggi riguardanti lo scudo fiscale e la non punibilità per chi evade (si veda “Copertura penale per reati fiscali e riciclaggio nel decreto fiscale in bilico” di oggi).
In attesa che venga pubblicata la versione definitiva, si evidenzia che il testo in circolazione prevede la possibilità di presentare una “dichiarazione integrativa speciale” per sanare le violazioni commesse nelle dichiarazioni fiscali presentate sino al 31 ottobre 2017 in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive sui redditi, di ritenute e contributi previdenziali, IVIE/IVAFE, IVA e IRAP.
Lo scopo di questa definizione dovrebbe essere dichiarare e pagare un’imposta sostitutiva (più bassa, rispetto a quella con aliquota ordinaria) al fine di sanare le violazioni commesse nei vari periodi di imposta. Al riguardo, la norma non specifica se l’integrativa debba riguardare tutte le annualità accertabili, oppure anche solo una o più annualità. I contribuenti che presenteranno l’integrativa in questione potranno integrare gli imponibili originariamente dichiarati entro il limite di 100.000 euro per ciascuna imposta e per periodo di imposta, con il limite del 30% di quanto già dichiarato.
Quindi se per esempio è stato dichiarato un imponibile di 100.000 euro si potrà, con l’integrativa, dichiarare un ulteriore importo di 30.000 euro. Se invece è stato dichiarato un imponibile di 1.000.000 di euro con l’integrativa speciale, come disciplinata nella bozza, si potrà dichiarare un ulteriore importo di euro 100.000.
Relativamente alle dichiarazioni in perdita, “l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 100.000 euro”: si potrebbe quindi sostenere che, per le dichiarazioni in perdita, non abbia rilievo il limite del 30%.
In relazione al maggior imponibile dichiarato con l’integrativa speciale, per ciascun periodo d’imposta, verranno calcolate imposte sostitutive determinate applicando:
– un’aliquota del 20% sul maggior imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei contributi previdenziali, di IVIE/IVAFE e di IRAP;
– un’aliquota del 20% ai fini delle maggiori ritenute;
– un’aliquota media ai fini IVA (ove non sia possibile determinare l’aliquota media, l’imposta sostitutiva verrà determinata secondo l’aliquota ordinaria).
Da come è strutturata la norma, sembra che l’integrativa possa rendere inapplicabili le sanzioni da RW, operando, in via espressa, la speciale sanzione dell’art. 5-septies del DL 167/90 (relativa a coloro i quali hanno commesso violazioni in tema di monitoraggio fiscale). Per accedere a questa definizione sarà necessario inviare una dichiarazione speciale e pagare spontaneamente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o in 10 rate semestrali, l’importo delle imposte sostitutive determinate secondo le modalità indicate, esclusa la compensazione.
Viene, inoltre, previsto che in caso di mancato pagamento delle imposte sostitutive, alle prescritte scadenze, l’invio della dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute secondo gli imponibili integrati.
Inoltre, nella dichiarazione integrativa speciale non si possono utilizzare perdite a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati e la dichiarazione in questione non può essere utilizzata per chiedere il rimborso di ritenute, acconti e crediti di imposta precedentemente non dichiarati, né per ottenere il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non dichiarate.
Secondo l’attuale formulazione della norma, sono esclusi dalla possibilità di presentare l’integrativa speciale i contribuenti che abbiano omesso di presentare tutte le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2013-2016.
A contrario, sembrerebbe quindi ammessa per i contribuenti che abbiano omesso di presentare solo una dichiarazione.
Sul punto, tuttavia, si attendono chiarimenti: relativamente al solo periodo d’imposta oggetto dell’omissione dichiarativa, possono sorgere dubbi, in quanto potrebbe mettersi in discussione la possibilità di “integrare” una dichiarazione omessa.
Sono del pari esclusi i contribuenti in riferimento ai quali siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o, comunque, se siano iniziate attività di accertamento amministrativo o penale di cui il contribuente sia a conoscenza (la stessa preclusione, in sostanza, opera per le società di persone e per le società di capitali che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale).
È prevista una proroga di tre anni dei termini per l’accertamento per i contribuenti che non si avvalgano della dichiarazione integrativa speciale.