Prevista una sanzione da 516 euro a 5.164 euro

Di Alfio CISSELLO

Il prossimo 31 ottobre 2018 scade il termine per la presentazione dei modelli REDDITI 2018, delle dichiarazioni IRAP 2018 e per le dichiarazioni del sostituto d’imposta (modelli 770/2018).
In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, le conseguenze non gravano solo sul contribuente, ma pure sul professionista che ha accettato l’incarico alla trasmissione.

Ove la dichiarazione sia stata consegnata dal cliente all’intermediario a termine ormai scaduto, quindi dopo il 31 ottobre, la dichiarazione, come sancisce l’art. 3 comma 7-ter del DPR 322/98, va inviata entro un mese dalla data contenuta nell’impegno di trasmissione.

Premesso tanto, per effetto dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97, l’intermediario abilitato è punito con una sanzione da 516 euro a 5.164 euro per l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Opera comunque l’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97: “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”.

Allora, se l’intermediario invia la dichiarazione con un ritardo massimo di 30 giorni, la sanzione irrogabile va da 258 euro a 2.582 euro.
Naturalmente, trattandosi di sanzioni tributarie, operano i principi generali fissati dal DLgs. 472/97, pertanto è ammessa la definizione al terzo se gli importi vengono pagati entro il termine per il ricorso e occorre sempre la presenza dell’elemento soggettivo, quindi almeno della colpa. Spesso, è tuttavia difficile dimostrare che la tardività o l’omissione è avvenuta per cause assolutamente non imputabili all’operato del professionista; si veda, da ultimo, la sentenza della Cassazione del 21 luglio 2018 n. 19381, secondo cui egli deve utilizzare la diligenza propria dell’incarico che gli è stato conferito, non potendo esimersi da responsabilità adducendo la presenza di errori bloccanti nel sistema, oppure l’assenza per malattia o altro dei suoi collaboratori.

La giurisprudenza (Cass. 21 febbraio 2017 n. 4458 e Cass. 24 marzo 2017 n. 7661), a differenza degli ultimi interventi delle Entrate (circ. 27 settembre 2007 n. 52, § 4.2; ris. 30 luglio 2004 n. 105), è pacifica nel sostenere l’applicabilità dell’art. 12 del DLgs. 472/97 quando vengono commesse, con una o diverse azioni, più violazioni dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97.

Pertanto, riteniamo la sanzione unica operante sia quando l’intermediario invii più file contenenti un’unica dichiarazione sia quando invii diversi file con più dichiarazioni.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe sempre irrogare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio, pervenendo ad una sanzione di 645 euro (516 euro, sanzione minima, a cui si aggiunge l’importo di 129 euro, 1/4 di 516), ove gli aumenti siano applicati nella misura minima (C.T. Prov. Milano 3 luglio 2018 n. 3084/3/18).