La scadenza è stata stabilita a regime dalla legge di bilancio 2018

Di Massimo NEGRO

Entro il 31 ottobre 2018 dovranno essere presentati i modelli 770/2018, relativi al 2017. L’art. 1, comma 933 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha infatti modificato l’art. 4 del DPR 322/98, stabilendo la proroga a regime, al 31 ottobre di ciascun anno, del termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta relative all’anno solare precedente, al fine di evitare le proroghe annuali con appositi DPCM, che si sono succedute negli scorsi anni.

Sono tenuti a presentare il modello 770/2018 tutti coloro che, in relazione all’anno 2017:
– hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte o hanno applicato imposte sostitutive su redditi di capitale;
– oppure sono tenuti a particolari obblighi di comunicazione.

In particolare, tali soggetti sono:
– le società di capitali, cooperative e di mutua assicurazione, residenti in Italia;
– gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia;
– gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche Regioni, Province, Comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia;
– le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite per la gestione di servizi pubblici locali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti, nonché i condomìni;
– le società di persone, di armamento, di fatto o irregolari, residenti in Italia;
– le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, residenti in Italia;
– le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi, residenti in Italia;
– le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, o arti e professioni;
– i gruppi europei d’interesse economico e i trust;
– le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
– i curatori fallimentari e i commissari liquidatori;
– gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto;
– coloro che hanno applicato l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, di cui al DLgs. 239/96;
– coloro che hanno applicato l’imposta sostitutiva sui dividendi, ai sensi dell’art. 27-terdel DPR 600/73;
– coloro che hanno applicato l’imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97 (regimi del c.d. “risparmio amministrato” e “risparmio gestito”);
– coloro che sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2 e 10 del DLgs. 461/97, nell’ambito dei c.d. “capital gain”;
– coloro che sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nell’anno precedente;
– le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia;
– i rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti.

In relazione alle società e agli enti non residenti in Italia, in base ai chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria (ris. 8 luglio 1980 n. 649, C.M. 23 dicembre 1997 n. 326 e ris. DRE Veneto 15 giugno 2001 n. 23753), si ritiene che tali soggetti non possano essere investiti della qualifica di sostituto d’imposta qualora:
– non abbiano in Italia una stabile organizzazione;
– né debbano essere considerati soggetti a tassazione in Italia per i redditi ivi prodotti, ai sensi degli artt. 23151 e 153 del TUIR.

Il modello 770/2018 è composto:
– dal frontespizio;
– dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ e SS;
– dai quadri relativi ai versamenti, alle compensazioni, ai pignoramenti presso terzi e alle ritenute sui bonifici di pagamento per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico (ST, SV, SX e SY);
– dal quadro DI, in relazione alla nuova disciplina della dichiarazione integrativa.

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, è stato infatti stabilito che le trasmissioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, comportando quindi un “dimagrimento” del modello 770

Inoltre, si ricorda che il prossimo 31 ottobre scade anche il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2018 non rilevanti per la precompilazione delle dichiarazioni relative al 2017, ad esempio quelle riguardanti:
– i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai “contribuenti forfetari” (ex L. 190/2014);
– le provvigioni;
– i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
– i redditi esenti.