Si tratta di una valutazione sulle condizioni soggettive dei condebitori

Di Caterina MONTELEONE

Nel caso in cui due coeredi abbiano impugnato con autonomi ricorsi l’avviso di liquidazionedi imposte di successione, ipotecarie, catastali e di registro, in relazione al quale sono tenuti in solido al pagamento, e sono risultati entrambi soccombenti nel rispettivo contenzioso, se solo uno dei due ottiene la sospensione della esecutività della sentenza di secondo grado, ci si chiede se, in forza del principio sancito dall’art. 1306 c.c. dell’estensione favorevole del giudicato, il coerede che non ha ottenuto la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in Cassazione si possa avvantaggiare di quella ottenuta dall’altro coerede.

In giurisprudenza si è sostenuto che l’ordinanza di sospensiva ottenuta da uno solo dei coeredi non vale anche per l’altro coerede obbligato solidale. In particolare, secondo quanto affermato dai giudici, ai sensi degli artt. 1306 e 2909 c.c., il coerede può giovarsi dell’eventuale giudicato favorevole, ma non della sospensione della sentenza ottenuta dall’altro condebitore (sentenza C.T. Reg. Umbria 5 giugno 2017 n. 197/02/17).

La sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado è possibile oggi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 62-bis del DLgs. 546/92, norma introdotta dal legislatore nel 2015 e speciale rispetto a quella generale contenuta nell’art. 373 c.p.c.
Secondo la norma speciale contenuta nell’art. 62-bis del DLgs. 546/92 “la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”.

Pertanto, l’ambito applicativo della norma speciale richiamata è più ampio di quella generale, essendo prevista sia la sospensione dell’efficacia della sentenza (disciplinata nel comma 1), che la sospensione dell’atto (disciplinata nel comma 2), entrambe subordinate alla dimostrazione dell’esistenza di un danno grave ed irreparabile.

Per danno grave e irreparabile, la giurisprudenza della Corte Costituzionale con la sentenza 9 giugno 2017 n. 217 ha affermato che l’“irreparabilità del danno di cui all’art. 373 c.p.c. va intesa quantomeno, nel senso di un intollerante scarto tra il pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza nelle more del giudizio di cassazione e le concrete possibilità di risarcimento in caso di accoglimento del ricorso per cassazione”. Tale principio vale anche in relazione alla norma speciale di cui all’art. 62-bis del DLgs. 546/92, considerato l’analogo tenore letterale.

Visto che il requisito fondamentale per veder accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado (sia per la norma generale che per quella speciale) è rappresentato dalla sussistenza e dalla prova della gravità del danno che potrebbe causare l’esecuzione della sentenza, si deve ritenere che tale requisito debba essere valutato in relazione alle condizioni soggettive della parte che chiede la sospensione.

Sotto tale profilo, pertanto, è condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli effetti favorevoli della sospensione richiesta da uno solo dei coeredi non produce effetti nei confronti del condebitore solidale che sia risultato soccombente in secondo grado ed abbia presentato ricorso in Cassazione senza, tuttavia, ottenere la sospensione nel proprio contenzioso.

Diverse conclusioni dovrebbero essere formulate in caso di litisconsorzio necessario (si pensi ad esempio all’atto notificato alla società e al socio). In tale fattispecie, si deve ritenere che ogniqualvolta uno dei litisconsorti ottenga la sospensiva, la riscossione è inibita altresì per gli altri litisconsorti.

L’estensione degli effetti favorevoli della sospensione della riscossione è una conseguenza del vincolo litisconsortile, che produce effetti anche nella fase della riscossione, la quale viene ad essere inibita da ogni accadimento processuale o procedimentale che incida sul credito da portare in esazione.