La documentazione deve attestare la reale prestazione di servizi e l’inerenza funzionale all’attività

Di Silvia LATORRACA

Le spese di regia sono deducibili soltanto in presenza di documentazione attestante la reale prestazione di servizi da parte della controllante a favore della controllata e l’inerenza funzionale di detti servizi all’attività d’impresa. Al tal fine, non pare sufficiente che le spese siano contrattualmente pattuite. In questo senso si è pronunciata la Cassazione, con la sentenza n. 23698, depositata ieri, 1° ottobre 2018.

Nel caso di specie, la società controllante totalitaria sosteneva costi per consulenze, che venivano riaddebitati alla società controllata nella misura forfetaria dell’1,75% del volume delle vendite. L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione detti costi in capo alla controllata, ritenendo indebita la deduzione.
La Commissione tributaria regionale (confermando la decisione di prime cure) aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e ritenuto, quindi, illegittimi gli avvisi di accertamento.
In particolare, secondo i giudici, i costi dovevano ritenersi deducibili “per il solo fatto che essi erano previsti nel contratto stipulato tra società controllata e società controllante”. Inoltre, il computo dei costi per consulenze nella percentuale del 1,75% doveva considerarsi “lecito e fondato”, in quanto corrispettivo liberamente pattuito tra le parti “non sussistendo alcuna preclusione statuita ex lege attinente la stessa (percentuale)”.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, che aveva proposto ricorso per Cassazione, in tal modo la Commissione aveva effettuato un inammissibile ribaltamento sull’Ufficio dell’onere della prova della esistenza, congruità e inerenza dei costi, posto invece a carico della società.

La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla C.T. Reg. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l’affermazione per cui i costi di consulenza erano legittimi per il solo fatto che erano stati pattuiti nel contratto stipulato tra le società infragruppo attribuisce erroneamente all’autonomia negoziale delle parti la capacità di derogare alle norme imperative previste in ambito fiscale, violando in particolare il disposto dell’art. 109 del TUIR, secondo cui i componenti (positivi o negativi) del reddito di impresa devono essere certi e di ammontare determinabile obiettivamente (comma 1, non applicabile, a decorrere dall’esercizio 2016, ai soggetti OIC, diversi dalle micro imprese) e i componenti negativi devono possedere l’ulteriore requisito dell’inerenza (comma 5), ossia devono avere un nesso di effettiva funzionalità rispetto alla produzione dei ricavi.

Nel caso di specie, in particolare, “opponendo l’errata argomentazione della incondizionata deducibilità fiscale dei costi contrattualmente stabiliti”, la C.T. Reg. ha omesso di esaminare le circostanze dedotte nell’atto impositivo e riprese in  appello, in ordine al difetto di effettiva esistenza e inerenza dei costi per i servizi di consulenza, asseritamente svolti dalla controllante in favore della controllata in assenza di ogni documentazione (diversa dalla mera fatturazione degli importi) attestante la reale prestazione di servizi da parte della controllante a favore della controllata e l’inerenza funzionale di detti servizi sotto il profilo della necessità o utilità di essi ai fini dell’attività di impresa svolta dalla stessa controllata.

In prima battuta, pare utile evidenziare che la sentenza non sembra tenere in considerazione il recente orientamento della Suprema Corte, in base al quale l’inerenza non trova la sua fonte normativa nell’art. 109 comma 5 del TUIR, ma costituisce principio immanente al sistema di determinazione del reddito d’impresa (Cass. n. 450/2018).
Tali considerazioni non incidono, comunque, è bene precisarlo, sulle conclusioni cui giunge la Cassazione, posto che, a prescindere da quale sia il fondamento del principio di inerenza, le spese di regia devono essere sottoposte al suo vaglio.

In seconda battuta, la sentenza sembra non considerare sufficienti, ai fini della deducibilità delle spese di regia, le pattuizioni contrattuali stabilite dalle parti.
In tal modo, si pongono, evidentemente, alcune difficoltà nel fornire una diversa dimostrazione delle spese sostenute, in specie (come avviene, per quanto si desume dalla sentenza, nel caso preso in esame) per i costi “interni” all’impresa.

In questo senso, si è, peraltro, pronunciata anche la Cassazione n. 16480/2014, secondo cui, ai fini della deducibilità delle spese di regia, non sarebbe sufficiente l’esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite dalla controllante e la fatturazione dei corrispettivi, dovendo emergere specificamente quegli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.
Di diverso avviso è, invece, la C.T. Reg. Milano n. 115/46/11, secondo cui le spese di regia per la gestione contabile e amministrativa addebitate dalla società capogruppo sono deducibili dal reddito delle consociate se risultano da un contratto che specifica un criterio di ripartizione congruo, come quello che fa leva sul rapporto tra i fatturati delle varie società.