Modificato il termine di presentazione ed esonerati i produttori agricoli

Di Emanuele GRECO

Entro il 1° ottobre 2018, quale primo giorno feriale successivo al 30 settembre 2018, per i soggetti passivi IVA è dovuta la comunicazione dei dati delle fatture riferita al primo semestre del 2018 (ovvero al secondo trimestre, per coloro che hanno già trasmesso i dati relativi alle fatture del primo trimestre 2018 entro il 31 maggio 2018).

Il termine di cui sopra è stato stabilito dall’art. 1 comma 932 della L. 205/2017, “al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti”, cosicché il termine per la presentazione dei modelli REDDITI 2018 è fissato al 31 ottobre 2018.
Il termine del 30 settembre è stato, quindi, messo a regime dall’art. 11 del DL 87/2018 (decreto dignità), fermo restando che a decorrere dal periodo d’imposta 2019 la comunicazione dei dati delle fatture sarà sostituita:
– dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, tra soggetti stabiliti in Italia, facendo sì che i dati relativi alle stesse siano immediatamente disponibili all’Amministrazione fiscale;
– dalla comunicazione dei dati delle fatture con controparti non stabilite in Italia, la cui periodicità sarà mensile e le modalità ancora da definire.

Sono chiamati a effettuare la comunicazione dei dati delle fatture per il primo semestre 2018 (o secondo trimestre) tutti i soggetti passivi, con la sola esclusione dei produttori agricoli esonerati da adempimenti IVA (art. 34 comma 6 del DPR 633/72 e art. 11 comma 2-quater del DL 87/2018) e dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario per i lavoratori autonomi (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017).

Sono coinvolti dalla comunicazione, nei termini descritti, anche i soggetti passivi IVAche hanno esercitato l’opzione quinquennale per il regime di trasmissione dei dati exart. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015. Si ricorda che detta opzione garantisce alcuni vantaggi quali la riduzione di due anni dei termini di accertamento (se tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro sono “tracciati” e se ne viene data comunicazione nel modello REDDITI), l’accesso diretto ai rimborsi IVA, ai quali sembrerebbe essersi aggiunto, più di recente, l’esonero dalla tenuta dei registri IVA (art. 11 comma 2-bis del DL 87/2018).

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate successivamente alla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Sono interessati dall’adempimento anche gli enti non commerciali di cui all’art. 4comma 4 del DPR 633/72 (vale a dire quegli enti, diversi dalle società, che svolgono attività commerciale o agricola in via non prevalente), seppure limitatamente alle sole operazioni effettuate o ricevute nell’ambito di attività commerciali o agricole. Per le attività “istituzionali”, difatti, gli enti non agiscono in qualità di soggetti passivi IVA, il che porta a escludere gli obblighi comunicativi in esame (si veda “Comunicazione delle fatture limitata per gli enti non commerciali” del 29 agosto 2017).

Per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 comma 2 della L. 196/2009, nonché per le Amministrazioni autonome, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2017 ha riconosciuto l’esonero dall’obbligo di invio dei dati relativi alle fatture elettroniche ricevute veicolate tramite Sistema di Interscambio (nonché per quelle eventualmente emesse, sempre in forma elettronica, nei confronti di altre P.A.).

Più in generale, sono esclusi dalla comunicazione i dati delle fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio nel primo semestre 2018, su base facoltativa, dalla generalità dei soggetti passivi.
L’esclusione per le fatture passive delle P.A. riguarda anche gli acquisti intracomunitari (per i quali non è ricevuta la fattura in formato elettronico), se l’ente pubblico effettua l’acquisto nell’ambito dell’attività “istituzionale” (FAQ Agenzia delle Entrate sulla piattaforma “Fatture e Corrispettivi”).

Da ultimo, le Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001 sono state esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali (art. 1-ter del DL 148/2017).