La condotta più prudente comporta la trasmissione entro il 17 settembre 2018

Di Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

Sino alla data di ieri non è stato fornito alcun chiarimento ufficiale circa la scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA relative al secondo trimestre 2018. Adottando una condotta prudenziale, dunque, sembra opportuno effettuare l’invio entro lunedì 17 settembre 2018, senza tenere conto del differimento al 1° ottobre previsto dalla legge di bilancio 2018 per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La trasmissione dei dati entro quest’ultimo termine appare esporre potenzialmente al rischio di essere sanzionati, salvo si ritenga la violazione non punibile.

Per espressa previsione normativa, i termini per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA (art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010) sono gli stessi previsti per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 comma 1 del DL 78/2010). Al momento della loro introduzione, infatti, le predette comunicazioni avevano entrambe cadenza trimestrale e costituivano l’una la specificazione dell’altra (si veda “Dubbi inattesi sulla scadenza della comunicazione LP per il 2° trimestre” del 31 agosto 2018).
Le scadenze relative ai due adempimenti sono state, tuttavia, disallineate riconoscendo, fra l’altro, la facoltà di trasmettere la sola comunicazione dei dati delle fatture con cadenza semestrale (art. 1-ter comma 2 lett. a) del DL 148/2017).

Ciò premesso, l’art. 1 comma 932 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto, “al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti”, che il termine del 16 settembre per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture fosse posticipato al 30 settembre (al 1° ottobre per l’anno 2018, in quanto il 30 settembre cade di domenica).

Le motivazioni che portano a sostenere che la scadenza per la comunicazione delle liquidazioni del secondo trimestre 2018 è rimasta immutata consisterebbero nel ritenere che, sia proprio esso, l’adempimento rispetto al quale il legislatore voleva evitare la sovrapposizione, differendo il termine per l’invio dei dati delle fatture. In base a questa impostazione, la trasmissione dei dati delle liquidazioni potrebbe considerarsi tempestiva, dunque, solo se effettuata entro il 17 settembre 2018 (poiché il 16 settembre cade di domenica), in conformità con quanto riportato nello scadenzario presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e nel portale “Fatture e corrispettivi”.

Se letta in combinato disposto con il citato art. 21-bis del DL 78/2010, la disposizione della legge di bilancio 2018 si presta, però, a una diversa interpretazione.
Secondo quest’ultima, sarebbe applicabile anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA per il secondo trimestre 2018 il differimento al 1° ottobre 2018 concesso per la comunicazione dei dati delle fatture. Questo in ragione del collegamento esistente fra i termini dei predetti adempimenti.
In assenza di indicazioni ufficiali, sino a ieri, dovrebbero sussistere i presupposti per ritenere non applicabili le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma (art. 6 comma 2 del DLgs. 472/97).

Fermo restando che, per far valere le condizioni di incertezza, non è di per sé sufficiente una formulazione letterale della norma non assolutamente chiara (Cass. n. 11233/2001), è stata comunque identificata dalla giurisprudenza (Cass. n. 24670/2007) una serie di fatti sintomatici dell’incertezza normativa oggettiva. Fra questi, nella fattispecie in esame, potrebbero assumere rilievo: l’assenza di una prassi amministrativa (tenuto conto che lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate non appare qualificabile come tale), nonché il contrasto fra opinioni dottrinali. Al riguardo, l’ANC, con un comunicato del 29 agosto 2018, aveva invocato un tempestivo intervento del legislatore sul punto.

Dovrebbe, quindi, ritenersi ammissibile anche l’invio della comunicazione entro il termine del 1° ottobre 2018, senza che possano considerarsi applicabili le corrispondenti sanzioni amministrative.
Sarebbe comunque auspicabile una conferma dell’Agenzia delle Entrate circa la non sanzionabilità delle comunicazioni che dovessero essere presentate nei giorni successivi al 17 settembre 2018.