Definite le modalità di esecuzione dei controlli sui requisiti per poter usufruire delle detrazioni fiscali

Di Stefano SPINA

Le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico sono state prorogate a tutto il 31 dicembre 2018 per gli interventi singoli e al 31 dicembre 2021 per quelli sulle parti comuni condominiali a opera dell’art. 14 del DL 4 giugno 2013 n. 63 come modificato dalla L. 27 dicembre 2017 n. 205.

Per poter accedere all’agevolazione, a esclusione di alcuni interventi minori (sostituzione di serramenti e di schermature solari) per i quali è sufficiente una autocertificazione, occorre che un professionista abilitato attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesto dal singolo intervento e predisponga, se del caso, una relazione tecnica nonché l’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni.

Il comma 2-quinquies dell’art. 14 del DL 4 giugno 2013, introdotto dalla L. 205/2017, ha previsto che l’ENEA effettui controlli, anche a campione, su tali attestazioni nonché su tutte le agevolazioni spettanti in tema detrazioni per interventi di efficienza energetica, con procedure e modalità disciplinate da un apposito decreto, redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e reca la data dell’11 maggio 2018.
I controlli, che si presume potranno iniziare fin da subito, riguarderanno sia l’esame della documentazione che le verifiche in situ.

Innanzitutto l’ENEA entro il 30 giugno di ogni anno (ma tale termine per il 2018 è destinato a essere prorogato) elabora un programma di controlli a campione sulle istanze trasmesse all’ENEA attraverso l’apposito portale relative a lavori conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Tale campione non può eccedere, in termini numerici, lo 0,5% delle istanze prodotte, e la scelta avviene sulla base dei seguenti criteri:
– interventi che hanno diritto ad una maggiore aliquota;
– istanze che presentano la spesa più elevata;
– istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

Per quanto riguarda le verifiche documentali l’ENEA comunica, per ogni istanza oggetto di controllo, l’avvio del procedimento mediante lettera raccomandata o PEC indirizzata al soggetto beneficiario della detrazione oppure, se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali, all’amministratore del condominio, sulla base dell’indirizzo comunicato all’atto della trasmissione dei dati. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario ovvero l’amministratore invia, tramite PEC indirizzata a enea@cert.enea.it ed in formato PDF, la documentazione prevista per le varie tipologie di interventi sulla base delle indicazioni riportate nelle schede tecniche sul sito dell’ENEA, salvo che la stessa non sia già stata inviata.

La documentazione deve essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato nei casi in cui sia prevista l’asseverazione in riferimento ai requisiti tecnici; viceversa è sufficiente la sottoscrizione digitale da parte dell’amministratore del condominio o del singolo fruitore per gli altri interventi. Se gli interventi riguardano gli impianti occorre anche allegare le dichiarazioni di conformità rilasciate dall’installatore ai sensi del DM 37/2008 ed eventualmente il libretto di impianto ex DM 10 febbraio 2014.
L’ENEA si riserva 90 giorni di tempo per la verifica della documentazione, potendo peraltro chiedere ulteriori integrazioni, dopodiché comunica l’esito del controllo al beneficiario.
L’accertamento documentale produce esito negativo nel caso in cui la documentazione, anche a seguito di integrazioni, risulti carente oppure non risultino soddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dalla norma.

I controlli in situ riguarderanno invece almeno il 3% del campione scelto e saranno preceduti da una comunicazione, tramite raccomandata o PEC, che dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per il sopralluogo. Tale data potrà essere rinviata per una sola volta. In sede di sopralluogo i tecnici dell’ENEA potranno richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile, nonché effettuare fotografie, concludendo la propria attività con un apposito verbale.
L’accertamento in situ produce esito negativo se la documentazione trasmessa all’ENEA risulta difforme rispetto alle opere effettivamente realizzate.

Una volta terminati gli accertamenti l’ENEA trasmetterà all’Agenzia delle Entrate una relazione funzionale alla valutazione circa l’eventuale decadenza dal beneficio. Sarà la stessa Agenzia che, valutata la documentazione, provvederà se del caso a emettere il provvedimento di diniego.
L’ENEA infine provvederà a segnalare ai corrispondenti ordini di appartenenza dei professionisti firmatari le eventuali discordanze al fine di attivare nei loro confronti le azioni di responsabilità.