Sono esonerati coloro che operano in esenzione per tutto il periodo d’imposta

Di Emanuele GRECO

I soggetti passivi che nel periodo d’imposta hanno effettuato solo operazioni esenti, inclusi coloro che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai fini IVA (art. 36-bis del DPR 633/72), non sono tenuti a presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche.
Condizione necessaria per poter fruire dell’esonero dall’obbligo comunicativo è, però, che nel corso dell’anno non sia intervenuta alcuna operazione che abbia determinato un debito d’imposta (inclusi gli acquisti in reverse charge) e, conseguentemente, l’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche.

Rapportando quanto detto alla comunicazione in scadenza, un soggetto passivo con periodicità trimestrale delle liquidazioni IVA non è tenuto a effettuare la comunicazione se ha posto in essere solo operazioni esenti sia nel primo sia nel secondo trimestre dell’anno.
Viceversa, l’effettuazione di una sola operazione che fa sorgere l’obbligo delle liquidazioniperiodiche (come nel caso di un’operazione imponibile oppure di un acquisto in reverse charge) determina anche il venir meno dell’esonero comunicativo previsto per chi effettua solo operazioni esenti.

Dalla lettura dell’art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010 appare ragionevole sostenere che le comunicazioni sono dovute solo a partire dal trimestre in cui è stata realizzata l’operazione attiva imponibile (o l’acquisto in reverse charge) e non anche per i trimestri precedenti.

Un’esclusione di tenore analogo dovrebbe riguardare anche coloro che, per i primi due trimestri dell’anno, hanno effettuato solo operazioni attive non soggette a IVA (ancorché sottoposte agli obblighi di fatturazione di cui all’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72), considerato che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche e, quindi, dovrebbero poter beneficiare dalla deroga riconosciuta dall’art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010.
Anche in questo contesto va rilevato che l’obbligo di presentare la comunicazione sorge in presenza di ulteriori operazioni che, nel periodo d’imposta, comportino l’esecuzione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, operazioni attive soggette a imposta e imponibili oppure operazioni passive in reverse charge).

Su questo aspetto possono essere di aiuto le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 26 maggio 2017, ove si rileva che “l’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenzadi dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva)”, assumendo che nella risposta l’Amministrazione intenda, più precisamente, alcuna operazione “rilevante ai fini IVA” (come è nel testo della domanda sottoposta all’Agenzia).

Resta fermo l’obbligo per chi ha effettuato esclusivamente operazioni non imponibili, in quanto vincolato a effettuare le liquidazioni periodiche (C.M. 10 luglio 1979 n. 19).

Non sono previsti, invece, esoneri dalla comunicazione per coloro che operano integralmente in un regime IVA speciale (ad esempio, editoria, agenzie di viaggio, beni usati, attività spettacolistiche), giacché per questi soggetti le liquidazioni sono, in termini generali, dovute.

Un esonero integrale dall’adempimento in esame spetta ai produttori agricoli che, in possesso di determinati requisiti (tra cui, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro), hanno optato per il regime speciale ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72, accedendo al quale è garantito proprio l’esonero dagli adempimenti IVA (da ultimo, con il DL 87/2018, è stato riconosciuto anche l’esonero dalla comunicazione dei dati delle fatture per tutti i produttori agricoli, compresi quelli non situati in territori “montani”).

Infine, in quanto esentati dalla presentazione della dichiarazione IVA, sono esclusi dagli obblighi comunicativi in esame i soggetti “minimi” che si avvalgono del regime di vantaggio (art. 27 comma 1 del DL 98/2011) o del regime forfetario per i lavoratori autonomi (art. 1 della L. 190/2014).