Per i singoli servizi turistici il regime speciale si applica solo se acquisiti prima della richiesta del cliente

Di Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

Le agenzie di viaggio commercializzano, generalmente, non solo combinazioni di servizi che rientrano nella definizione di “pacchetto turistico”, ma anche singoli servizi turistici resi da soggetti terzi. Ad esempio, si pensi alla prenotazione di camere d’albergo, posti volo o visite ai musei.
Il regime IVA da applicare alla rivendita al cliente dipende anche dalla modalità con la quale l’agenzia di viaggio ha acquisito i predetti servizi.

Le agenzie di viaggio sono interessate da uno speciale regime IVA (art. 74-ter del DPR 633/72) riguardante le operazioni effettuate per l’organizzazione di “pacchetti turistici”. Questi ultimi sono rappresentati dalla combinazione di almeno due elementi fra quelli previsti dall’art. 1 del DM 340/99, ossia trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori ai precedenti che costituiscono parte significativa del “pacchetto turistico” (sulla possibile necessità di coordinare tale definizione con quella contenuta nel recente DLgs. 62/2018, si veda “Nuovi pacchetti turistici con possibili effetti sull’IVA per le agenzie di viaggio” del 2 luglio 2018).
In linea generale, pertanto, il regime speciale non si applica se l’attività dell’agenzia di viaggio si riduce a una prestazione singola, come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio, non sussistendo una combinazione di almeno due delle prestazioni prima indicate (cfr. C.M. n. 328/97).

Tuttavia, ai sensi dell’art. 74-ter comma 5-bis del DPR 633/72, il regime è applicabile anche alle operazioni relative ai servizi non riconducibili fra i “pacchetti turistici”, se sono resi da terzi e acquisiti nella disponibilità dell’agenzia di viaggio anteriormente a una specifica richiesta del cliente.
In questo caso, adottando il metodo “base da base”, l’IVA si applica sulla differenza, al netto del tributo, fra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e il costo del servizio turistico, comprensivi dell’imposta (art. 3 comma 1 del DM 340/99).

Come sopra precisato, affinché l’operazione relativa a un singolo servizio turistico effettuato da terzi rientri nel campo di applicazione del regime speciale in parola, è necessario che sia “precedentemente acquisito nella disponibilità” dell’agenzia di viaggio.
Sul punto non risultano chiarimenti di prassi, seppure la ris. Agenzia delle Entrate n. 129/2009 abbia espressamente richiamato la disposizione in esame in relazione alle convenzioni stipulate da un intermediario per il noleggio di autovetture.

Dal tenore della norma, non appare sufficiente che l’agenzia di viaggio pattuisca preventivamente il corrispettivo per il servizio con il fornitore (es. l’albergatore), se poi quest’ultimo ha comunque la possibilità di negarne l’erogazione nel momento in cui l’agenzia lo richiede.
Sembrerebbe indispensabile, invece, che l’agenzia di viaggio acquisisca l’effettivadisponibilità del servizio in modo esclusivo per un determinato periodo di tempo e senza la necessità di richiedere un’autorizzazione al fornitore. Tale situazione si verifica, per esempio, quando si adotta la formula del c.d. “allotment” (o “vuoto/pieno”) che permette al committente di “bloccare”, per un certo periodo di tempo, un determinato numero di posti in una struttura alberghiera o su un mezzo di trasporto.

Qualora il singolo servizio turistico non si possa considerare acquisito dall’agenzia di viaggio in un momento precedente alla richiesta del cliente, la rivendita a quest’ultimo è soggetta al regime IVA ordinario e non a quello speciale sopra descritto.
A maggior ragione, trova applicazione il regime IVA ordinario quando i singoli servizi turistici sono acquisiti dall’agenzia di viaggio in nome e per conto del cliente, ossia in forza di un rapporto di mandato con rappresentanza (art. 74-ter comma 1 del DPR 633/72) che vede l’agenzia nella veste di mero intermediario.