La circolare n. 16 dell’Agenzia delle Entrate analizza la giurisprudenza e le novità normative riguardanti la transazione fiscale

Di Mirco GAZZERA

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 di ieri, 23 luglio 2018, ha esaminato, fra l’altro, la giurisprudenza sul trattamento del credito IVA e delle ritenute nel concordato preventivo, i rapporti fra quest’ultimo e i reati di omesso versamento nonché le modifiche normative apportate dal DL 83/2015 e dalla L. 232/2016 alla disciplina delle procedure concorsuali applicabili alle imprese in crisi.

Si premette che l’art. 1 comma 81 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha modificato l’art. 182-ter del RD 267/42, relativo alla transazione fiscale, al fine di permettere una generale falcidia dell’IVA e delle ritenute.
In relazione alla disciplina previgente, infatti, la Corte di Cassazione (Cass. nn. 22931/2011 e 22932/2011) aveva affermato l’intangibilità del credito IVA nel concordato preventivo, sia in presenza della transazione fiscale (per espressa previsione di legge), sia in assenza della domanda di transazione fiscale.

Con riguardo a quest’ultimo caso, tuttavia, a fronte della sentenza della Corte di Giustizia Ue 7 aprile 2016 relativa alla causa C-546/14, è stata successivamente ritenuta ammissibile una domanda che contenga la falcidia del credito IVA, a condizione che un esperto indipendente attesti che detto credito non sarebbe soddisfatto in misura maggiore in caso di fallimento.
Tale principio, ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare, è applicabile anche nel concordato preventivo con continuità aziendale, oltre che in quello liquidatorio. Per il concordato preventivo con transazione fiscale, invece, l’intangibilità del credito IVA è stata confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. nn. 26988/2016 e 760/2017).

Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale sopra descritta e tenuto conto della modifica normativa apportata dalla L. 232/2016, la circolare ha chiarito, pertanto, che:
– è legittima la proposta di falcidia dell’IVA contenuta nelle domande di concordato preventivo senza transazione fiscale, non ancora votata al 7 aprile 2016 (data nella quale è stata emessa la sentenza della Corte di Giustizia Ue nella causa C-546/14);
– i predetti limiti posti dalla giurisprudenza alla falcidia dell’IVA nel concordato preventivo con transazione fiscale, invece, devono intendersi superati per le procedure avviate, ma non ancora votate, al 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della L. 232/2016).

In relazione alle ritenute, invece, la falcidia del credito nel concordato preventivo senza transazione fiscale è stata ammessa dalla Cassazione n. 1337/2017 sulla base delle stesse argomentazioni adottate dalle predette Sezioni Unite. In proposito, la circolare ha chiarito che i limiti posti per le procedure di concordato preventivo con transazione fiscale devono intendersi superati anche con riguardo alle procedure la cui proposta non sia stata votata al 1° gennaio 2017.

Per quanto concerne i reati di omesso versamento delle ritenute e dell’IVA (artt. 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000), l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la pronuncia della Cassazione n. 52542/2017, secondo la quale, venuto meno l’obbligo di pagamento integrale dell’IVA, non sussiste il reato di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 se l’omesso versamento si è verificato successivamente all’ammissione del debitore al concordato preventivo.

La circolare contiene, infine, una disamina delle modifiche normative apportate dal DL 83/2015 e dalla L. 232/2016 con riguardo, fra l’altro, al ruolo dell’attestazione del professionista terzo e indipendente, al consolidamento del debito tributario, all’espressione del voto sulla proposta concordataria, ecc.

L’Agenzia delle Entrate precisa che nella nuova formazione dell’art. 182-ter del RD 267/42 il debitore che intende proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari deve necessariamente indicare nella proposta di concordato preventivo il trattamento dei crediti tributari che intende effettuare. Non sussiste più, infatti, l’alternativa della previgente disciplina fra la procedura generale del concordato preventivo e quella speciale della transazione fiscale.