L’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento in una risposta a interpello

Attraverso le risposte dell’Agenzia delle Entrate si stanno pian piano chiarendo gli adempimenti relativi ai contratti di locazione a canone concordato redatti ai sensi dei nuovi accordi territoriali ex DM 16 gennaio 2017.

Il nuovo tassello è rappresentato da una recente risposta della Direzione regionale del Piemonte (la n. 901-88/2018) in riferimento alla possibilità, prevista da alcuni Comuni tra cui Torino, di “autocertificare” la congruità dei parametri utilizzati per la fissazione del canone.

Occorre premettere che i contratti a canone concordato, introdotti dalla L. 9 dicembre 98 n. 431, vengono redatti sulla base degli accordi territoriali sottoscritti a livello comunale i quali, a loro volta, si basano sulle convenzioni nazionali di volta in volta emanate.
Alla prima convenzione nazionale, datata 8 febbraio 1999, è seguito il decreto interministeriale Lavori pubblici e Finanze del 5 marzo 1999 e, successivamente, il decreto interministeriale Infrastrutture e trasporti ed Economia e finanze del 30 dicembre 2002. In tale norma, era precisato che l’assistenza delle organizzazioni di categoria, per la stesura dei contratti e la determinazione del canone, poteva essere facoltativa, ritenendo perfettamente validi i contratti a canone concordato sottoscritti esclusivamente tra le parti.

Il DM 16 gennaio 2017, emanato in base alla nuova Convenzione nazionale datata 25 ottobre 2016, riscrivendo le regole in merito all’attestazione dei requisiti per poter stipulare i contratti a canone concordato, ha previsto l’assistenza, nella definizione del canone, delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori e, in alternativa, l’attestazione, da parte di un’organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018, che, per i contratti stipulati in base ai nuovi accordi territoriali privi dell’assistenza delle associazioni, tale attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. L’allegazione, in sede di registrazione, di tale documento, anche se non necessaria, risulta opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti per fruire della riduzione dell’imposta di registro e non sconta un’autonoma imposta di registro oppure di bollo.

Il Comune di Torino, così come altre amministrazioni locali, rinnovando gli accordi territoriali sulla base del DM 16 gennaio 2017, ha tuttavia previsto, oltre all’assistenza da parte delle associazioni territoriali, la certificazione di congruità redatta e sottoscritta dalle parti. L’attestazione da parte delle associazioni territoriali risulterebbe in tal caso meramente eventuale salvo determinati casi, espressamente previsti, di incrementi o diminuzioni del canone (quali le spese di ristrutturazione o la qualificazione energetica).

L’attestazione potrebbe operare “ora per allora”

Nell’interpello n. 901-88/2018 l’Agenzia conferma quanto riportato nella risoluzione n. 31, ovvero che il contenuto del nuovo accordo territoriale del Comune di Torino non può discostarsi da quanto indicato nel DM 16 gennaio 2017 e che anche per i nuovi contratti stipulati in tale Comune occorra l’attestazione sottoscritta da almeno una delle associazioni firmatarie dell’accordo stesso.
Preso atto di tale interpretazione, che obbligherà proprietari e inquilini, una volta stipulato il contratto, a compilare e farsi attestare la certificazione di congruità, occorre capire cosa fare per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo (1° gennaio 2018 per il Comune di Torino) alla data odierna.

In base a quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella ris. n. 31/2018, l’attestazione ha la medesima funzione del “visto di conformità” ovvero di confermare all’Amministrazione finanziaria i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali. Tale certificazione dal punto di vista operativo può essere effettuata “ora per allora” riferendosi a una situazione statica (metratura e parametri) e non dinamica dell’alloggio.

Il DM 16 gennaio 2017, peraltro, non definisce un termine entro il quale tale documento debba essere prodotto, delegando tale aspetto all’accordo territoriale. L’accordo del Comune di Torino a sua volta nulla dice in merito e la stessa Agenzia non ne prevede l’allegazione a pena di decadenza delle agevolazioni.

Pertanto, sulla base di quanto detto, si ritiene che, in assenza di un termine preciso, l’attestazione possa essere anche successiva alla stipula del contratto di locazione, potendo essere sottoscritta e prodotta al limite entro la data di richiesta del documento stesso da parte dell’Agenzia delle Entrate.