I soci o gli imprenditori che hanno adottato il previsionale sono tenuti a darne evidenza nel rigo RS148

Nonostante l’applicazione del regime dell’imposta sul reddito d’impresa (c.d. IRI) sia stata rinviata di un anno dalla L. 205/2017, i soggetti che, nell’ottica di adottare le disposizioni di cui all’art. 55-bis del TUIR, non hanno corrisposto gli acconti IRPEF 2017 (o lo hanno fatto in misura insufficiente) sono tenuti ad alcuni adempimenti nel modello REDDITI PF 2018.

È opportuno ricordare che l’art. 55-bis del TUIR non disciplina gli obblighi di determinazione e di versamento degli acconti, tanto per la società (snc o sas) quanto per i soci (o per l’imprenditore individuale), per i quali occorre applicare la disciplina ordinaria.
Dunque, dalla prospettiva dei soci e dell’imprenditore individuale che hanno calcolato e versato gli acconti IRPEF dovuti per i 2017 con il metodo storico, il differimento, al 2018, della tassazione al 24% del reddito d’impresa non ha determinato criticità. Più problematica, invece, appare la posizione dei soci di snc e sas e degli imprenditori individuali che, essendo titolari di reddito di partecipazione (o di reddito di impresa), non hanno corrisposto gli acconti IRPEF, o lo hanno fatto in misura inferiore al dovuto, nella prospettiva di non prelevare utili nel 2017 (e, dunque, di mantenere questi ultimi nell’impresa, assoggettandoli ad IRI).

Sebbene le disposizioni IRI siano applicabili dal 1° gennaio 2018 (con un primo impatto, quindi, sulla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2019), per questi soggetti sono stati introdotti alcuni adempimenti che devono essere assolti già nell’ambito del modello REDDITI PF 2018. Più in particolare, nel rigo RS148 del quadro RS è stato introdotto un prospetto di monitoraggio e di rideterminazione degli acconti IRPEF 2017.
In questo rigo, secondo quanto riportato nelle istruzioni alla compilazione del Quadro RS, deve essere indicato l’ammontare rideterminato dell’acconto IRPEF 2017, qualora il relativo importo, calcolato su base previsionale, sia risultato insufficiente rispetto al dovuto, per effetto del rinvio del regime IRI.

Passando alle modalità di compilazione, nella colonna 1 del rigo RS148 occorre indicare il reddito relativo al periodo d’imposta 2017 rideterminato senza tener conto delle regole del regime IRI e, quindi, applicando le ordinarie disposizioni del TUIR.

Ancora, va riportato, nella colonna 2, l’importo rideterminato dell’IRPEF relativa al 2017. A tal fine, le istruzioni alla compilazione affermano che l’imposta da rideterminare “è quella indicata nel rigo «Differenza» del modello REDDITI PF 2018”. Nonostante il generico riferimento fornito dalle istruzioni alla compilazione del modello, è plausibile ritenere che l’importo da considerare, per rideterminare l’IRPEF relativa al 2017, sia quello indicato nel rigo RN34 del quadro RN.

In base all’imposta così rideterminata, deve essere calcolato l’acconto IRPEF relativo al 2017 che i soci o l’imprenditore avrebbero dovuto corrispondere qualora non avessero considerato, in sede di determinazione degli acconti IRPEF con il metodo previsionale, le disposizioni IRI. L’importo di tale acconto deve essere evidenziato nella colonna 3 del rigo RS148.

Nello stesso rigo RS148 devono essere, altresì, indicati:
– l’ammontare rideterminato dell’imponibile relativo all’addizionale comunale IRPEF 2017 (colonna 4);
– l’ammontare rideterminato dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per il 2017 (colonna 5).
Da quanto sopra esposto, è possibile ipotizzare che l’introduzione del rigo RS148 nel modello REDDITI PF 2018 risponda ad esigenze di controllo dell’Agenzia delle Entrate, volte ad individuare i contribuenti che hanno calcolato e corrisposto gli acconti IRPEF 2017 con il metodo previsionale e per i quali il rinvio del regime IRI potrebbe aver determinato l’omesso versamento (in tutto o in parte) degli stessi acconti.

Dovrebbero essere esclusi profili sanzionatori

Le istruzioni alla compilazione del prospetto in esame, però, non si esprimono circa eventuali riflessi sanzionatori per i contribuenti che hanno tenuto queste condotte. L’art. 1 comma 1063 della L. 205/2017 ha differito il regime IRI, senza prevedere alcuna clausola di salvaguardia tesa ad escludere l’irrogazione di sanzioni.

Tuttavia, è possibile sostenere la non applicazione delle sanzioni, poiché gli acconti si sono rivelati insufficienti rispetto al dovuto per effetto di una modifica normativa, e regolarizzare i versamenti pagando la differenza in sede di saldo annuale (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 176/2003).

L’introduzione del rigo RS148 può quindi essere letta come volta ad individuare tali condotte proprio al fine di escludere preventivamente l’applicazione delle sanzioni. Diversamente, infatti, senza uno specifico adempimento in dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR 600/73) non potrebbe individuare gli omessi o insufficienti versamenti degli acconti IRPEF 2017 dovuti al rinvio dell’IRI, procedendo automaticamente all’applicazione di sanzioni che non appaiono, invece, dovute. Peraltro, l’esclusione delle sanzioni può essere sostenuta anche nel contraddittorio successivo all’avviso bonario.