I termini di deposito del progetto di bilancio e degli allegati presso la sede sociale sono «liberi»

Nel periodo di tempo che intercorre tra la trasmissione del progetto di bilancio ai sindaci e il relativo deposito presso la sede della società, i soci non sono legittimati a conoscerlo. Si tratta di un termine posto a favore dei sindaci, per il corretto svolgimento del proprio incarico, che si può ritenere rinunciabile, a condizione che la relazione di loro competenza sia depositata tempestivamente.
Il termine di 15 giorni precedenti l’assemblea chiamata all’approvazione del bilancio – “durante” i quali il progetto di bilancio (e i relativi allegati) deve restare depositato in copia presso la sede della società – è rispettato solo se detto deposito sia eseguito non oltre lo spirare del sedicesimo giorno anteriore a quello dell’assemblea. L’approvazione non tempestiva del bilancio non integra una violazione di legge, specie se a questo ritardo si voglia annettere portata invalidante.
Sono questi i principi di diritto che emergono dalla sentenza del Tribunale di Milano del 19 gennaio dello scorso anno, solo recentemente edita; principi riportati seguendo l’ordine degli adempimenti previsti dal procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio.

Ai sensi dell’art. 2429 comma 1 c.c., il (progetto di) bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.
In base al comma terzo dell’art. 2429 c.c., inoltre, il (progetto di) bilancio – con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate – deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i 15 giorni che precedono l’assemblea, e finché sia approvato (i soci possono prenderne visione).

Da tale disciplina, sottolinea il Tribunale di Milano, si desume che, nel periodo di tempo che intercorre tra la trasmissione del progetto di bilancio ai sindaci e il relativo deposito presso la sede della società, i soci non sono legittimati a conoscerlo. Si tratta di un termine posto a favore dei sindaci, per il corretto svolgimento del proprio incarico, che non presenta aspetti attinenti in modo immediato e diretto alla tutela dei terzi e del pubblico. Tale termine, inoltre, non è né inderogabile né previsto a pena di decadenza; con la conseguenza che può ritenersi rinunciabile da parte dei sindaci, a condizione che la relazione di loro competenza sia depositata tempestivamente (salve eventuali contestazioni circa il relativo contenuto).
Soluzione che, peraltro, appare implicita in quella giurisprudenza secondo la quale il mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 2429 comma 1 c.c., per la comunicazione del bilancio dagli amministratori ai sindaci, non si traduce in un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio se non abbia causato il mancato deposito della relazione del collegio sindacale (cfr. Trib. Milano n. 11595/2015 e Trib. Trento 28 settembre 1999).

Viene, poi, precisato come – in assenza di previsioni che autorizzino un calcolo a ore ovvero l’attribuzione di rilevanza a frazioni di giorno (come, invece, effettuato da Trib. Milano 25 luglio 1988) – il termine di 15 giorni precedenti l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, “durante” i quali il relativo progetto (e i suoi allegati) deve restare depositato in copia presso la sede della società, è da considerarsi rispettato solo se detto deposito sia eseguito non oltre lo spirare del sedicesimo giorno anteriore a quello dell’assemblea ovvero ritenendo che i giorni che compongono il termine siano “liberi” (App. Milano 14 giugno 1991 e, soprattutto, Cass. n. 2968/1995, rispetto alle quali non rileva né che le pronunce attengano alla disciplina ante riforma del diritto societario, né che riguardino il disposto dell’art. 2446 c.c., sia perché la dizione letterale delle norme – l’art. 2446 c.c. ante riforma e l’art. 2429 c.c. post riforma – è identica, sia perché identiche sono le loro finalità di tutela dell’informazione dei soci a mezzo del deposito nella sede sociale di comunicazioni sociali).
In caso di violazione di tali termini, poi, la deliberazione assembleare sarebbe invalida (annullabile) per vizio del procedimento di approvazione (Trib. Milano 3 settembre 2003 e Trib. Milano n. 8567/2017).

Da ultimo, la decisione in commento ribadisce che il mancato rispetto dei termini di approvazione del bilancio non determina l’invalidità della relativa delibera, perché non ci si trova in presenza di termini di decadenza, ma, al contrario, “acceleratori”; talché l’avvenuta tardiva approvazione adempie comunque e per la parte più rilevante al processo normativo, sebbene in modo non tempestivo, ben potendosi dire che gli interessi pubblici e privati dei soci sottesi a tale adempimento ne rimangono, per questa parte, comunque soddisfatti; fatte salve eventuali responsabilità degli amministratori (Cass. n. 7623/1997 e Trib. Roma n. 8700/2017).
Né – rispetto a tali argomentazioni – rileva il fatto che nemmeno sia rispettato il termine lungo di 180 giorni.