Anche se destinato ai soggetti vigilati, il documento in consultazione contiene preziosi spunti interpretativi

La Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione, fino al 12 giugno 2018, il documento “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”, redatto in attuazione delle previsioni contenute nel DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. 90/2017, nonché degli orientamenti emanati congiuntamente lo scorso gennaio dalle autorita? di vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA).

Ancorché destinate a trovare applicazione nei confronti dei soggetti vigilati, dette disposizioni contengono preziosi spunti interpretativi in merito a problematiche non meglio chiarite dalla norma primaria. Si tratta di interpretazioni che, laddove ritenute condivisibili, potrebbero risultare d’ausilio anche ai professionisti, chiamati ad adempiere ai nuovi obblighi con vigenza dal 4 luglio 2017, ma sprovvisti di un regime transitorio e ancora in attesa delle regole tecniche, la cui emanazione da parte degli organismi di autoregolamentazione deve fare i conti con il parere che il Comitato di Sicurezza finanziaria è tenuto a fornire ai sensi dell’art. 11 comma 2 del novellato DLgs. 231/2007.

Un primo elemento di riflessione riguarda l’individuazione del titolare effettivo nei soggetti privi di personalità giuridica. Sul punto il nuovo decreto 231/2007 tace, limitandosi a fornire indicazioni in merito al titolare effettivo di società di capitali, non prima di aver chiarito che il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Il provvedimento Bankitalia precisa che, in assenza di indicazioni di dettaglio per l’individuazione dei titolari effettivi dei soggetti privi di personalita? giuridica (ad es. le societa? di persone e le associazioni non riconosciute), il titolare effettivo puo? essere identificato “sulla base dei criteri previsti dal decreto per le fattispecie espressamente regolate, in quanto compatibili con la struttura e le caratteristiche del cliente”.

Ne discende che, anche nell’ipotesi di incarico professionale conferito da società di persone o da associazione non riconosciuta, il professionista potrà avvalersi dei criteri di identificazione del titolare effettivo previsti dall’art. 20 del DLgs. 231/2007 e sinteticamente riconducibili al possesso diretto o indiretto di una percentuale di partecipazione al capitale sociale dell’ente superiore al 25%, ovvero al controllo dell’ente mediante il possesso della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria, o ancora attraverso particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Sulla base di quanto espresso in via interpretativa dalla Banca d’Italia, deve ritenersi altresì applicabile, in quanto compatibile, il quarto comma dell’art. 20, che, in caso di insuccesso dei predetti criteri, consente di individuare il titolare effettivo nella persona fisica o nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o di direzione della società.

Altro tema nevralgico riguarda le modalità concrete di attuazione dell’adeguata verifica semplificata, con riferimento alle quali il DLgs. 231/2007 non fornisce alcuna indicazione specifica, limitandosi a prevedere una generica riduzione dell’estensione e della frequenza degli adempimenti connessi alla adeguata verifica ordinaria.
Al riguardo, il documento in commento propone una serie di soluzioni interpretative largamente condivisibili, quali una più ampia articolazione dei tempi per l’identificazione del cliente o del titolare effettivo, ad esempio attraverso l’immediata raccolta dei dati identificativi e il rinvio – fino a un massimo di trenta giorni – dell’effettiva acquisizione della copia del documento; o ancora una riduzione delle informazioni da raccogliere, prevedendo ad esempio che ai fini della identificazione del titolare effettivo sia sufficiente l’acquisizione di una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente sotto la propria responsabilita?.

Con riferimento ai dati raccolti ai fini dell’adeguata verifica, essi potrebbero essere aggiornati solo al ricorrere di specifiche circostanze: Banca d’Italia cita l’apertura di un nuovo rapporto o l’effettuazione di un’operazione di importo superiore a una soglia prestabilita, suggerendo in ogni caso di effettuare l’aggiornamento dei dati almeno ogni cinque anni.
Infine, in relazione al controllo costante, la semplificazione potrebbe consistere in una riduzione della frequenza e della profondita? del monitoraggio del rapporto, che con riferimento alle operazioni potrebbe avere ad oggetto solo quelle al di sopra di un certo importo, definito in modo coerente con lo scopo e la natura del rapporto.

Altrettanto interessanti appaiono infine le soluzioni proposte da Bankitalia in merito all’adeguata verifica rafforzata, con particolare riferimento alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui il cliente e/o il titolare effettivo rientri nella definizione di persona politicamente esposta (PPE): in tal caso il destinatario degli obblighi (banca) deve assicurare che l’inizio o la prosecuzione del rapporto continuativo, ovvero l’esecuzione dell’operazione occasionale, siano autorizzati da un alto dirigente, che valuta l’esposizione al rischio di riciclaggio della PPE e il grado di efficacia dei presidi aziendali.
Tale soluzione è difficilmente mutuabile dai professionisti, attesa la differente struttura e la minore complessità degli studi professionali, per i quali dovranno dunque essere individuate soluzioni differenti.