Primo termine al 10 aprile per le liquidazioni su base mensile: si utilizza il modello polivalente ed è ammessa la riduzione delle sanzioni a 1/8

Avvalendosi del modello polivalente, è ancora possibile regolarizzare errori e/o omissioni relativi allo spesometro per l’annualità 2016.

Si ricorda che tale comunicazione è stata abolita e sostituita dalla nuova comunicazione dei dati delle fatture a partire dall’anno d’imposta 2017 (la norma di riferimento – l’art. 21 comma 1 del DL 78/2010 – è stata novellata dal DL 193/2016). Dunque, fatto salvo l’utilizzo ai fini del ravvedimento dello spesometro 2016, il modello polivalente non è più attualmente in uso per la trasmissione dei dati delle fatture.
Sono anche venuti meno gli ulteriori adempimenti contenuti nel modello polivalente (approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 94908/2013), quali la comunicazione delle operazioni con controparti black list (abolita già dal periodo d’imposta 2016), la comunicazione dei contratti di leasing e noleggio, la comunicazione delle autofatture relative ad acquisti presso operatori economici di San Marino. Il modello polivalente risulta attualmente in uso, per il 2017, per la sola comunicazione delle operazioni in contanti con turisti extra Ue (si veda “Operazioni con turisti esteri da comunicare entro il 10 o 20 aprile” del 28 marzo 2018).

Ritornando alla regolarizzazione dello spesometro 2016, un aspetto da valutarsi è relativo ai termini entro i quali esercitare il ravvedimento operoso, anche ai fini della conseguente riduzione delle sanzioni applicabili ex art. 13 del DLgs. 472/97.
Non essendo contemplata una sanzione specifica (come avviene per la nuova comunicazione dei dati delle fatture), per l’omesso o incompleto invio dei dati dello spesometro (sino al 2016) si applica la sanzioneamministrativa “generale” per le irregolarità nelle comunicazioni tributarie ai sensi dell’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97. La sanzione è compresa tra un minimo di 250 euro e un massimo di 2.000 euro.

Ai fini del ravvedimento, è ammessa la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (31,25 euro) – fissata dall’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97 – laddove la regolarizzazione avvenga entro un anno dalla violazione o entro il termine per la dichiarazione dell’anno di commissione della stessa.
Considerato che lo spesometro relativo al 2016 doveva essere presentato entro il 10 aprile 2017 (per i soggetti che effettuano le liquidazioni IVA su base mensile) ovvero entro il 20 aprile 2017 (per gli altri soggetti), il termine per effettuare il ravvedimento dovrebbe corrispondere al 10 aprile oppure al 20 aprile 2018 (a seconda che le liquidazioni IVA siano effettuate su base mensile o meno).

Va, tuttavia, osservato che la ris. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017 n. 104, con riferimento ai termini per ultimare il ravvedimento in caso di violazioni relative alla nuova comunicazione dei dati delle fatture, prevista dal riformulato art. 21 del DL 78/2010, ha ammesso la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui è stata commessa la violazione.

Sembra possibile regolarizzare fino al 30 aprile

In virtù dell’analogia tra le due comunicazioni relative ai dati delle fatture, il chiarimento dovrebbe potersi estendere anche allo “spesometro” di cui alla disciplina previgente, essendo quindi consentito avvalersi dalla riduzione delle sanzioni da 1/8 del minimo (31,25 euro) regolarizzando la violazione entro il termine del 30 aprile 2018.

Per quanto riguarda i successivi termini di effettuazione del ravvedimento, pur rilevando che la norma di riferimento (art. 13 comma 1-bis del DLgs. 472/97) stabilisce che le disposizioni di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97 operino soltanto “per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate”, la medesima risoluzione n. 104/2017 ha ammesso la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso oltre il termine di cui alla lett. b) per le violazioni in materia di comunicazione dei dati delle fatture.
Pertanto, ancorché non constino specifici chiarimenti, si può ipotizzare di riferire le conclusioni della risoluzione n. 104/2017 anche alle violazioni relative allo spesometro (nella sua versione precedente).

In tale circostanza, per le violazioni commesse nell’anno d’imposta 2016, il ravvedimento risulterebbe ammesso:
– entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione (30 aprile 2019), con riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, pari a 35,71 euro (lett. b-bis);
– oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione e fino al termine per gli accertamenti di cui all’art. 57 del DPR 633/72, con riduzione a 1/6 del minimo, pari a 41,67 euro (lett. b-ter).
– se è stato già consegnato il verbale di constatazione, con riduzione a 1/5 del minimo, pari a 50 euro (lett. b-quater).