La delibera sostitutiva può essere analizzata per valutare la rimozione dei vizi denunciati

Se, in pendenza della causa relativa all’impugnazione di un bilancio d’esercizio, interviene l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo, non opera la preclusione prevista dall’art. 2434-bis comma 1 c.c. Ove poi il bilancio impugnato sia sostituito, non si determina l’immediata cessazione della materia del contendere, dovendo il giudice adito comunque verificare, seppure solo in via incidentale, se il bilancio “sostitutivo” abbia eliminato la causa che aveva condotto a dubitare della legittimità del precedente bilancio. Sono queste le importanti indicazioni fornite dalla sentenza n. 5097/2017 del Tribunale di Torino.

Ai sensi dell’art. 2434-bis comma 1 c.c., le azioni di nullità e di annullamento non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che sia avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. La norma non trova applicazione nel caso in cui l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo intervenga in corso di causa. Circostanza che lascia l’azione procedibile, giacché ciò che rileva ai fini dell’ammissibilità della domanda è il fatto che la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio successivo non sia intervenuta prima dell’impugnazione giurisdizionale del bilancio precedente (cfr. Trib. Roma 26 aprile 2016 n. 8276; secondo Trib. Pavia 20 febbraio 2007, peraltro, resta compito del giudice verificare in concreto la sussistenza dell’interesse ad agire al momento della pronuncia).

In caso di sostituzione del bilancio impugnato, poi, potrebbe rilevare l’art. 2377 comma 8 c.c., ai sensi del quale l’annullamento della deliberazione assembleare non può aver luogo se la deliberazione impugnata èsostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto (previsione applicabile anche in presenza di vizi di nullità, in forza del richiamo operato dall’art. 2379 comma 4 c.c., nonché nell’ambito delle srl, stante il rimando di cui all’art. 2479-ter comma 4 c.c.).

Nel contesto delle delibere di approvazione del bilancio – precisa, peraltro, il Tribunale di Torino – occorre, in via preventiva, considerare se i due documenti, quello originario e quello sostitutivo, seguano la stessa impostazione (analitica o abbreviata). Ed infatti, solo se da questo punto di vista sono allineati risulta possibile affrontare la questione dell’intervenuta, o meno, rinnovazione sanante, con effetti retroattivi, ai sensi dell’art. 2377 comma 8 c.c., della delibera di approvazione successiva. La qual cosa, invece, sarebbe problematica ove la società revochi la delibera impugnata di approvazione del bilancio in forma abbreviata adottandone un’altra, ma approvando il bilancio in forma analitica. In tal caso, infatti, in ragione delle differenze contenutistiche, alla prima delibera non sarebbe più ricollegabile alcun effetto; mentre quelli connessi alla seconda decorrerebbero soltanto dal momento della sua assunzione (cfr. Cass. n. 22762/2012).

Appurata tale conformità, comunque, occorre chiedersi cosa, in concreto, accada una volta intervenuta la sostituzione della delibera invalida. Secondo una parte della giurisprudenza, in tal caso l’annullamento della delibera sostituita non potrebbe avere luogo per intervenuta cessazione della materia del contendere, con esclusione in capo al giudice adito del potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell’atto di rinnovo, che, eventualmente, può essere sottoposto ad ulteriore impugnazione ove si ritenga che anch’esso sia non conforme alla legge o all’atto costitutivo (cfr. Trib. Bari 15 aprile 2014 n. 1940, Trib. Monza 5 marzo 2001, nonché Cass. n. 12439/1997).

Secondo altra ricostruzione, invece, l’annullamento della prima deliberazione assembleare di approvazione del bilancio non potrebbe avere luogo soltanto nel caso in cui la deliberazione stessa sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto, mentre, ove anche la successiva deliberazione sia illegittima, quella precedente deve essere dichiarata invalida (cfr. Cass. n. 2999/2010). Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2377 comma 8 c.c., se vi è stata sostituzione della delibera impugnata con altra, il giudice è tenuto a verificare l’avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo egli accertare, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa (cfr. Cass. n. 16017/2008).

In pratica, il giudice dell’impugnazione estende il suo esame alla nuova delibera per verificare (incidenter tantum) se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità, non potendo altrimenti sindacare direttamente la legittimità della delibera successiva a quella impugnata (cfr. Trib. Salerno 23 giugno 2009), a meno che, come accadeva nel caso di specie, non sia proposta contro la stessa impugnativa autonoma. Ebbene, secondo la decisione in commento, sarebbe quest’ultima la soluzione da preferire. E, quindi, appurata tramite CTU la eliminazione nel “nuovo” bilancio solo di alcuni dei vizi contestati, venivano dichiarate nulle entrambe le deliberazioni di approvazione del bilancio relativo al medesimo esercizio, sia quella originaria che quella sostitutiva (autonomamente impugnata).