Pubblicate in bozza le norme attuative della nuova disciplina, ridefinita secondo le Linee Guida OCSE

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno messo a disposizione, per una fase di consultazione pubblica che si concluderà il 21 marzo 2018, gli schemi del decreto ministeriale di attuazione del “nuovo” art. 110 comma 7 del TUIR sui prezzi di trasferimento e del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di attuazione dell’art. 31-quater del DPR 600/73 sulla materia contigua delle rettifiche corrispondenti.

Per quanto riguarda il DM di attuazione dell’art. 110 comma 7 del TUIR, che si rende necessario dopo la riscrittura della norma da parte dell’art. 59 del DL 50/2017, esso è sostanzialmente finalizzato a recepire la prassi internazionale in materia, rappresentata dalle Guidelines OCSE (a loro volta messe a disposizione con una traduzione italiana).

Si supera, quindi, la nozione di controllo, prevedendo l’applicazione delle regole del transfer pricingladdove si sia in presenza di “imprese associate”: sono tali l’impresa residente e le società non residenti allorché una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra, o se la stessa persona (o più persone) partecipano, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese.

Dal punto di vista “oggettivo”, i presupposti applicativi delle regole sui prezzi di trasferimento vengono individuati nella presenza di “operazioni controllate” (ovvero, di operazioni di natura commerciale o finanziaria tra imprese associate) comparabili a quelle delle corrispondenti “operazioni non controllate” (ovvero, operazioni tra parti indipendenti). Questa comparabilità sussiste tenendo conto di fattori quali le condizioni contrattuali delle operazioni, le funzioni svolte da ciascuna delle imprese, le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati, le condizioni di mercato in cui le imprese operano e le strategie aziendali perseguite.

Per quanto riguarda le metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento, si deve utilizzare quella più appropriata in base alle circostanze del caso. Vengono proposti, in primo luogo, i metodi del confronto del prezzo, del prezzo di rivendita e del costo maggiorato, e in seconda battuta i metodi del margine netto della transazione e della ripartizione degli utili: secondo la bozza del decreto, a parità di “affidabilità” delle due categorie per determinare le condizioni di libera concorrenza, occorre dare la preferenza ad uno dei primi tre metodi. Se, invece, la “partita” si gioca tra il metodo del confronto del prezzo e ogni altro metodo tra gli altri quattro, il metodo del confronto del prezzo è da considerarsi preferibile.

Il metodo del CUP è da considerarsi preferibile

Da ultimo, il decreto attuativo precisa che si considera comunque conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato (prezzo, rapporto tra margine di profitto e costi, ricavi ecc., percentuale di ripartizione di utili o perdite), se gli stessi sono riferibili ad un numero di operazioni tra società indipendenti ognuna delle quali comparabile all’operazione effettuata tra imprese associate.

Venendo, invece, allo schema del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di attuazione dell’art. 31-quaterdel DPR 600/73, esso disciplina le rettifiche in diminuzione del reddito che lo stesso art. 110 comma 7 del TUIR riconosce se effettuate:
– in esecuzione delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni;
– a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale;
– a seguito di istanza effettuata dal contribuente.

Oggetto del provvedimento è questa terza situazione. L’istanza è inviata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, a mezzo raccomandata A/R, consegna diretta o PEC, e deve presentare precisi requisiti a pena di inammissibilità (dati anagrafici dell’istante, oggetto, documentazione attestante i requisiti previsti dall’art. 31-quater del DPR 600/73 e, soprattutto, copia degli atti impositivi dello Stato estero dai quali è scaturita la rettifica in aumento che si vuole “neutralizzare” in Italia).

Vengono altresì disciplinati gli aspetti procedurali, che si concludono con un atto motivato di accoglimento o di rigetto dell’istanza, e gli obblighi di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate dell’esito dell’istruttoria all’Autorità fiscale dell’altro Stato.