Gli OIC 12 e 25 emendati prevedono l’indicazione separata delle imposte anticipate nei bilanci abbreviati e nei bilanci delle micro imprese

Tra gli emendamenti ai principi contabili nazionali, rilasciati dall’Organismo Italiano di Contabilità lo scorso 29 dicembre 2017, al termine del procedimento di post-implementation review, è previsto che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese debbano indicare separatamente, nell’ambito dei crediti dell’attivo circolante dello Stato patrimoniale, le imposte anticipate.

Per quanto riguarda i bilanci predisposti in forma ordinaria, in base allo schema di Stato patrimoniale di cui all’art. 2424 c.c., le attività correlate alle imposte anticipate sono rilevate tra i crediti dell’attivo circolante e, in specie, nella voce “C.II.5-ter – Imposte anticipate”.
Il documento OIC 25 precisa, al riguardo, che per le imposte anticipate (a differenza di quanto previsto per le altre voci dei crediti) non è fornita l’indicazione separata degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
Tale indicazione è coerente con quanto precisato dalla Relazione al DLgs. 6/2003, secondo cui le imposte anticipate non sono veri e propri crediti e, quindi, il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.
Ai sensi dell’art. 2435-bis comma 2 c.c., nel bilancio in forma abbreviata lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani.
La voce “C.II.5-ter – Imposte anticipate” (contrassegnata da numero arabo) è, quindi, esposta nell’attivo dello Stato patrimoniale sotto la voce “C.II – Crediti” dell’attivo circolante (documento OIC 25).
Resta fermo che nella voce C.II devono essere separatamente indicati i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo (art. 2435-bis comma 2 c.c. ).

Le stesse semplificazioni si applicano in riferimento al bilancio delle micro imprese, posto che, ai sensi dell’art. 2435-ter comma 2 c.c., per tali soggetti gli schemi di bilancio sono determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis c.c. per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Tanto premesso, l’OIC ha emendato il documento OIC 12 (dedicato alla composizione e agli schemi di bilancio) e il documento OIC 25 (dedicato alle imposte sul reddito), prevedendo che, in riferimento al bilancio in forma abbreviata e al bilancio delle micro imprese, nell’ambito della voce “C.II – Crediti” si fornisca indicazione separata (oltre che degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo) anche delle imposte anticipate.
Come evidenziato nelle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”, la modifica è volta a rendere più intellegibile il contenuto della voce C.II e dare conseguentemente un’informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

L’OIC ha notato, infatti, che l’iscrizione, nell’ambito del bilancio in forma abbreviata e del bilancio delle micro imprese, delle imposte anticipate sotto l’unica voce “C.II – Crediti”, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce.

Gli emendamenti in esame si applicano, così come tutte le altre modifiche rilasciate dall’OIC, ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.
L’OIC ha, inoltre, previsto che gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione degli emendamenti analizzati siano rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

Si ricorda, da ultimo, che, in modo coerente con le modifiche apportate ai documenti OIC 12 e OIC 25, la nuova versione della tassonomia XBRL (denominata PCI 2017-07-06) prevede la distinzione, nello Stato patrimoniale relativo al bilancio abbreviato e nello Stato patrimoniale delle micro imprese, della voce “C.II – Crediti” in tre diverse componenti: crediti entro e oltre l’esercizio successivo, cui si aggiunge la sottovoce “imposte anticipate”.