Incluse nella disciplina le società il cui controllo è esercitato insieme da P.A. centrali e/o locali e/o dalle società da queste controllate

Di Simonetta LA GRUTTA

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato ieri, 10 gennaio 2018, l’atteso decreto che modifica il decreto del 23 gennaio 2015, per allinearlo alle nuove disposizioni in materia di split payment applicabili alle fatture emesse a partire dal 2018 in attuazione dell’ampliamento dell’ambito soggettivo disposto dall’art. 3 del DL 148/2017.

Il DM, datato 9 gennaio 2018, muta sensibilmente le previsioni dell’art. 5-ter del decreto attuativo in materia di scissione dei pagamenti, volto all’individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni antievasive in parola, confermando che le previsioni dell’art. 17-ter si applicano:
– alle società controllate o alle società incluse nell’indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA;
– agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
– alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
– alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali al 30 settembre dell’anno precedente.

In via ordinaria, il Dipartimento delle Finanze pubblica l’elenco dei sopra citati soggetti entro il 20 ottobredi ciascun anno, con effetti che si producono a partire dall’anno successivo. Il decreto regola, a posteriori, che, per il solo anno 2017, gli elenchi sono pubblicati entro il 19 dicembre 2017 e producono effetti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
È proprio al 19 dicembre 2017 che risale, infatti, l’ultimo aggiornamento della sezione del sito del Dipartimento delle Finanze dedicata all’attuazione delle disposizioni in materia di split payment.

Segnalazioni con modulo di richiesta on line e idonea documentazione

I soggetti interessati – fondazioni, enti e società con la sola esclusione delle società dell’indice FTSE MIB – che riscontrino incongruenze o errori nel suddetto elenco possono segnalarli al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà a esaminare le richieste e a effettuare eventuali aggiornamenti in conformità della normativa vigente.
Si ricorda che, secondo le indicazioni riportate nel sito del Dipartimento, le segnalazioni possono avvenire solo mediante il modulo di richiesta disponibile on line (www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/richiesta), fornendo idonea documentazione a supporto.
La verifica relativa alle P.A. dovrà, invece, essere effettuata, come già avveniva nel 2017, mediante l’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Applicando ai nuovi soggetti gli stessi criteri operanti fino al 2017, è inoltre stabilito che:
– nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi o venga meno in corso d’anno entro il 30 settembre, l’applicazione delle norme in materia di split payment rispettivamente avrà luogo o verrà meno per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo;
– nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi o venga meno in corso d’anno dopo il 30 settembre, l’applicazione delle norme in materia di split payment rispettivamente avrà luogo o verrà meno per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Di rilievo le previsioni del nuovo comma 5 dell’art. 5-ter, secondo il quale le società controllate di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, lett. a) e b) del DPR 633/72 includono le società il cui controllo è esercitato congiuntamente dalle pubbliche amministrazioni centrali e/o locali e/o dalle società da queste controllate.
Sembra dunque confermata l’inversione di tendenza quanto al requisito del “controllo congiunto” che risultava già dalla nota di lettura n. 194, relativa all’A.S. 2942, secondo cui “rientrano nel perimetro dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo dello split payment anche le società a partecipazione congiunta da parte di più enti locali, ciascuno proprietario di una quota minoritaria, se la somma delle azioni o quote detenute è maggiore o uguale al 70%”.

Dovrebbe, pertanto, ritenersi superata l’interpretazione fornita, per l’anno 2017, dalla circolare n. 27/2017, § 1.2, secondo la quale restano escluse dalla disciplina dello split payment le società per le quali sussistono solo partecipazioni minoritarie che, congiuntamente, superano la soglia del 50%.