Per la verifica del controllo di diritto, dovrebbero rilevare anche i rapporti partecipativi indiretti

Di Salvatore SANNA e Simone SUMA

L’art. 177 comma 2 del TUIR disciplina il regime fiscale delle plusvalenze realizzate a seguito dello “scambio” di partecipazioni mediante conferimento.
Applicando questa disposizione, le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. ovvero lo incrementa in virtù di un obbligo statutario o di legge, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso.

La disciplina in esame non delinea un regime di neutralità fiscale, ma una modalità con cui individuare il valore di realizzo, al fine di determinare il reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”). In sostanza, concorre a formare il reddito del conferente l’eventuale differenza tra l’aumento di patrimonio netto nella società conferitaria, determinato in base al valore di iscrizione della partecipazione conferita, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della stessa partecipazione.

Passando all’ambito oggettivo, l’art. 177 comma 2 del TUIR richiede che la società conferitaria, per effetto del conferimento, possa acquisire il controllo di diritto di una società (c.d. scambiata), a norma dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., oppure incrementare la percentuale di controllo, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario.
Per beneficiare di questo regime, il requisito del controllo deve essere verificato in capo alla società conferitaria, la quale, a seguito dello scambio di partecipazioni, deve, quindi, disporre della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria della società scambiata.

Possono, tuttavia, sorgere alcuni dubbi applicativi qualora più soggetti intendano conferire delle partecipazioni di “minoranza” che, cumulativamente considerate, permettano di integrare il controllo di diritto.
Sul punto, la C.M. n. 320/97 (§ 3.4.1), a commento dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 358/97 (trasfuso nell’art. 177 comma 1 del TUIR), ha chiarito che nell’ambito applicativo della permuta di partecipazioni (ma i medesimi chiarimenti possono applicarsi anche al conferimento delle stesse) rientra “l’acquisto effettuato mediante la cessione da parte di più soggetti, sempreché sia ravvisabile, in modo oggettivo, che l’operazione di acquisto della partecipazione si inserisca in un progetto unitario di acquisizione della partecipazione di controllo”.

Su tale base, la dottrina ha, quindi, ammesso l’applicazione dell’art. 177 comma 2 del TUIR anche qualora più soggetti conferenti possiedano delle partecipazioni di minoranza e realizzino il conferimento delle stesse partecipazioni congiuntamente a un soggetto conferente che detiene una partecipazione di controllo, purché l’operazione si perfezioni per effetto di un unico atto. La partecipazione “di controllo” non dovrebbe essere, infatti, considerata distintamente da quelle detenute dai soci di minoranza – escludendo, pertanto, queste ultime dal regime in parola – dal momento che il requisito del controllo deve essere verificato in relazione alla partecipazione ricevuta dalla conferitaria a seguito del conferimento unitariamenteconsiderato.

Ancora, è incerto se, ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, debbano rilevare anche i voti spettanti alle società controllate, alle società fiduciarie e alle persone interposte ai sensi dell’art. 2359 comma 2 c.c.

Da considerare i rapporti che permettono di esercitare il controllo di diritto

L’applicazione di tale norma, sebbene non richiamata dall’art. 177 comma 2 del TUIR, appare, ad ogni modo, coerente con la ratio del conferimento a realizzo controllato, ossia l’acquisizione di una partecipazione che permetta alla conferitaria di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società scambiata. A tal fine, andrebbero, quindi, considerati tutti i rapporti partecipativi (diretti e indiretti) che, in relazione alle partecipazioni conferite, permettano di esercitare il controllo di diritto.

Si pensi, ad esempio, alla Alfa spa:
– partecipata da Tizio e da Caio, per il 50% ciascuno;
– che controlla per il 51% la Beta spa, a sua volta partecipata, per il 49%, da Sempronio.
Con un apposito atto, Tizio e Caio conferiscono ex art. 177 comma 2 del TUIR le partecipazioni in Alfa spa nella holding Gamma spa di nuova costituzione: per effetto dell’operazione, dunque, la holding possiede il 100% delle azioni di Alfa spa e, attraverso la partecipazione in quest’ultima, partecipa indirettamente Beta spa, per il 51%.
Se, contestualmente, Sempronio intendesse conferire nella holding la propria partecipazione di minoranza in Beta spa dovrebbe essere, comunque, possibile applicare l’art. 177 comma 2 del TUIR, in quanto Sempronio parteciperebbe al progetto unitario di acquisizione di una percentuale di controllo in Beta spa da parte della conferitaria Gamma spa.