L’ANAC ha provveduto ad aggiornare le Linee guida sugli adempimenti per società ed enti privati, fissando alcuni termini per i prossimi mesi

Di Maria Francesca ARTUSI

Oltre a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici, sono soggetti alle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza anche una serie di enti di natura formalmente privatistica, ma connotati da un’influenza pubblica dominante o da una partecipazione, anche minoritaria, della Pubblica Amministrazione, ovvero ancora dal fatto di svolgere attività di pubblico interesse.
La determinazione ANAC n. 1134/2017 ha provveduto ad aggiornare le Linee guida relative agli adempimenti anticorruzione per tali soggetti, fissando alcuni termini per i prossimi mesi.

L’art. 2-bis comma 2 del DLgs. 33/2013 prevede che la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni sia applicabile, in quanto compatibile, anche: agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico; alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.

Diversamente, il comma 3 del medesimo articolo fa riferimento alle società partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

A questi soggetti si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea”.
Per definire la nozione di “controllo” bisogna fare riferimento all’art. 2359 c.c. come richiamato dal Testo unico in materia di partecipazioni (art. 2 del DLgs. 175/2016).

Pertanto, alla luce del mutato contesto normativo, tra le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo, oltre a quelle già prese in considerazione in sede di definizione della determinazione ANAC n. 8/2015 – rappresentate da quanto disciplinato all’art. 2359 comma 1 n. 1 (società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) e n. 2 (società in cui un’altra società dispone dei voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria) c.c. –, se ne aggiunge una ulteriore: la situazione in cui una società è sotto l’influenza dominante di un’altra in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359 comma 1 n. 3 c.c.).

Per quanto riguarda, invece, la nozione di “attività di pubblico interesse”, questa deve essere individuata sulla base dell’esemplificazione prevista nella parte seconda dell’art. 2-bis comma 3 del DLgs. 33/2013.
Sono tali: le attività di esercizio di funzioni amministrative; le attività di servizio pubblico; le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell’amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

I singoli enti di diritto privato dovranno, perciò, indicare chiaramente quali attività rientrano fra queste e quelle che, invece non vi rientrano. Allo stesso tempo, le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sugli enti, sono chiamate a un’attenta verifica circa l’esatta delimitazione delle attività di pubblico interesse volta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Si ricorda che il termine di adempimento per le società e gli enti controllati è fissato al 31 gennaio prossimo, mentre ulteriori proroghe (31 luglio 2018 e 31 gennaio 2019) sono concesse per associazioni, fondazioni ed enti privati che non siano controllati o partecipati dalla Pubblica Amministrazione ma svolgano ugualmente attività di pubblico interesse.
Sempre al 31 gennaio 2018 è stata prorogato il termine per la pubblicazione della relazione annuale del Responsabile anticorruzione, da redigere sull’apposita scheda pubblicata sul sito istituzionale dell’ANAC.

Va, infine, ricordato che ai sensi della L. 124/2017 le associazioni, le ONLUS e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con le società e gli enti da questi controllati, di diritto o di fatto, ovvero da partecipate da questi enti (ivi comprese le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati), sono tenute a pubblicare entro il 28 febbraio, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente che abbiano natura “pubblica” e che siano superiori a 10.000 euro.