Qualsiasi tipo di inadempimento fa saltare gli effetti della rottamazione, ma talvolta sarà possibile riprendere le rate pregresse

Di Alfio CISSELLO

L’art. 1 del DL n. 148/2017, convertito dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, pubblicata ieri sulla Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi, posterga a domani, 7 dicembre 2017, il termine di pagamento:
– dell’unica rata da rottamazione dei ruoli, scaduto il 31 luglio 2017;
– delle prime tre rate da rottamazione dei ruoli, scadute il 31 luglio 2017, il 30 settembre 2017 e il 30 novembre 2017.

In breve, rispetto al testo originario del decreto legge, che aveva previsto una proroga al 30 novembre, ci sono sette giorni in più per pagare non solo le prime due rate, ma anche la terza.
La quarta rata, in scadenza al 30 aprile 2018, viene postergata al 31 luglio 2018.
Rimane di contro invariato il termine di pagamento della quinta e ultima rata, che rimane il 30 settembre 2018.

Ma quali sono gli effetti dell’inadempimento?
Rimane valido quanto sancito dall’art. 6 del decreto legge 193/2016.
In sostanza, qualsiasi tipo di inadempimento può far saltare gli effetti della rottamazione, dunque lo stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Può quindi trattarsi di omesso, tardivo oppure insufficiente versamento di una qualsiasi delle rate, anche per pochi euro.
Ecco perché l’introduzione della proroga è una disposizione di particolare favore per i debitori: anche coloro che hanno pagato tardi ad esempio la rata di settembre mantengono i benefici, senza che niente debba essere comunicato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per i versamenti nulla cambia: ad esempio, potranno essere utilizzati i bollettini precompilati allegati alla comunicazione di liquidazione delle somme, scaricabili peraltro accedendo all’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossioneoppure recandosi presso gli sportelli.

Non si prende però in considerazione l’eventualità in cui, domani, il debitore non paghi nulla a titolo di prima o unica rata.
Qualora venissero confermati i chiarimenti resi dall’ex Equitalia in merito all’originaria scadenza dello scorso 31 luglio, si potrebbe affermare che se il debitore avesse già ottenuto un piano di dilazione dei ruoli, egli potrebbe chiedere la riattivazione della dilazione in un numero di rate pari al piano originario, oppure in un nuovo numero con un massimo di 72 rate, applicando analogicamente l’art. 19 del DPR 602/73, sulla ripresa della dilazione a seguito di sospensione giudiziale o amministrativa.

La rata di aprile slitta a luglio

Invece, se avesse già ottenuto una dilazione ma fosse decaduto, sarebbe possibile essere riammessi pagando, in unica soluzione, tutte le rate scadute.
Infine, ove non avesse proprio chiesto la dilazione, non sarebbe più possibile domandarne una ulteriore.

In relazione a quest’ultimo punto, le perplessità sono però molte: non si vede infatti la ragione per cui i debitori che mai hanno chiesto la dilazione non possano presentare più la domanda.
Di contro, per le inadempienze relative a rate successive alla prima, rimane in ogni caso ferma l’impossibilità di dilazionare ulteriormente il debito.