Secondo la DRE Veneto, manca l’undicesimo mese del periodo d’imposta, entro il quale andrebbe eseguito il pagamento

Di GIANLUCA ZINNO

In prossimità della scadenza del versamento del secondo acconto IRES e IRAP per l’anno 2017 (fissata al 30 novembre, per i soggetti “solari”), può risultare d’interesse, per coloro che nel corso del periodo d’imposta abbiano mutato la durata dell’esercizio sociale, affrontare il tema in merito all’obbligatorietà del predetto versamento, soprattutto nelle situazioni in cui da un esercizio coincidente con l’anno solare si addivenga ad una chiusura anticipata del medesimo esercizio, abbreviando, di fatto, il periodo d’imposta.

La chiusura anticipata dell’esercizio sociale può dare origine a problemi applicativi in relazione al versamento dei predetti acconti, a seguito della mancanza di precise disposizioni normative che contemplino la descritta fattispecie, nonché di particolari interventi di prassi sul punto.

Su Eutekne.info (si veda “Esercizi inferiori all’anno con dubbio acconti” del 10 novembre 2016) si è già avuto modo di affrontare l’argomento, segnalando, con particolare riferimento al secondo acconto d’imposta, come la mancanza di un “undicesimo mese” (ex art. 17 comma 3 del DPR 435/2001) renda incerto l’obbligo del versamento medesimo.
È il caso del soggetto che deliberi la chiusura anticipata dell’esercizio sociale al 30 settembre per divenire soggetto “non solare” dando luogo, così operando, a un (primo) periodo d’imposta di durata inferiore ai 12 mesi (1° gennaio-30 settembre).

In tale prospettiva, sono state evidenziate diverse soluzioni alternative, oggetto di dibattito anche in dottrina, quali:
– considerare non dovuto il secondo acconto, in quanto, per effetto della minor durata del periodo d’imposta, è venuto a mancare l’elemento temporale (cioè, l’undicesimo mese dell’esercizio);
– mantenere l’originario obbligo di versamento, identificandone il termine nell’ultimo giorno di quello che sarebbe stato l’undicesimo mese dell’esercizio se non fosse intervenuta la chiusura anticipata del medesimo (vale a dire, riprendendo l’esempio, il 30 novembre);
– identificare l’obbligo di versamento nel “penultimo” mese prima della chiusura del “nuovo” esercizio di competenza (nell’esempio proposto, il 31 agosto).

Le ultime due soluzioni appaiono eccessivamente penalizzanti sotto il profilo finanziario per il contribuente, tenuto altresì conto che il periodo d’imposta risulta “abbreviato” e, pertanto, il versamento degli acconti potrebbe generare, con tutta probabilità, un’eccedenza a credito, laddove non si ritenesse di ricorrere al metodo previsionale.
Appare, diversamente, più ragionevole e conforme allo spirito normativo, ritenere, in presenza dell’abbreviazione del periodo d’imposta, non dovuto il secondo acconto, a seguito e per effetto del venir meno dell’elemento temporale previsto dalla legge.

Eventuali conguagli in sede di saldo

Eventuali conguagli, rispetto al primo (e unico) acconto, debbono, in tale ipotesi, necessariamente avvenire in sede di versamento del successivo saldo.

Rispondendo all’istanza di interpello n. 907-637/2017, l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Veneto, ha accolto tale ultima impostazione.
In particolare, la Direzione regionale ha convenuto che, in presenza di un soggetto che deliberi la chiusura anticipata dell’esercizio sociale anteriormente al termine previsto per il versamento del secondo acconto IRES e IRAP, tale adempimento non è dovuto, essendo venuto meno l’elemento temporale previsto dalla vigente normativa.