Riduzione di due anni degli accertamenti per coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti sopra 500 euro

Di Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

La legge di bilancio per il 2018 dovrebbe ridisegnare gli obblighi comunicativi per i soggetti passivi IVA a decorrere dal 2019. Stando alla bozza di Ddl. circolata ieri:
– si prevede l’emissione obbligatoria della fattura elettronica in formato XML, utilizzando il Sistema di Interscambio, per tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia;
– di conseguenza, verrà meno l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (l’art. 21 del DL 78/2010 sarà abrogato dal 2019);
– sarà introdotta una comunicazione delle operazioni transfrontaliere, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da e verso soggetti non stabiliti in Italia.

Nel nuovo quadro, dal 2019, non sarà più contemplato il cosiddetto “regime opzionale” di comunicazione dei dati delle fatture (art. 3 comma 1 del DLgs. 127/2015), risultando anch’esso assorbito dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica.
Come già detto su Eutekne.info (si veda “Estensione progressiva della fattura elettronica B2B” di ieri), l’obbligo di emissione della fattura elettronica sarà rivolto in una prima fase (fatture emesse dal 1° luglio 2018) alle:
– cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
– prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.
Successivamente, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019, gli obblighi saranno generalizzati, in quanto applicabili:
– a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi (incluse le relative variazioni);
– effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Ne saranno esonerati i soli soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) e quelli che rientrano nel regime forfetario ex L. 190/2014.

In conseguenza del nuovo quadro, dal 2019 non avrà più spazio il regime “opzionale” di comunicazione dei dati delle fatture introdotto con l’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 e poi rivelatosi identico, per contenuto informativo e modalità di trasmissione dei dati, alla comunicazione obbligatoria di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (“spesometro”).
In maniera organica, lo stesso art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 dovrebbe contenere la disciplina relativa agli obblighi di fatturazione elettronica generalizzati dal 2019, mentre il nuovo comma 3-bis sarà deputato alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (per “recuperare” i dati di quelle operazioni effettuate o ricevute con soggetti che non sono stabiliti in Italia) entro il giorno 5 del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura.
Permarrebbero fuori dagli obblighi “comunicativi” tutte le operazioni non certificate da fattura, fatta salva la possibilità di comunicare telematicamente i corrispettivi su base opzionale ex art. 2 del DLgs 127/2015.

Inoltre, dal 2019, con il venir meno del regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture, l’art. 3 del DLgs. 127/2015 dovrebbe prevedere un regime premiale generalizzato:
– con la riduzione di due anni dei termini di accertamento;
– in favore dei soggetti passivi che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per importi superiori a 500 euro (ad esclusione dei commercianti al minuto che non optino per la trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 del DLgs. 127/2015).

Dichiarazione precompilata per i soggetti in contabilità semplificata

Infine, sempre dal 2019, dovrebbe essere previsto uno specifico programma di assistenza online per i soggetti in regime in contabilità semplificata, per i quali l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:
– gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
– una bozza di dichiarazione annuale IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti dei calcoli effettuati;
– le bozze dei modelli F24 di versamento con gli importi delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.