In caso di decesso dell’assicurato, invece, i proventi incassati non scontano imposizione sulla parte percepita in dipendenza del rischio demografico
Con riferimento ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, l’art. 45 comma 4 del TUIR prevede che costituisce reddito di capitale la differenza tra l’ammontare percepito e i premi pagati.
In particolare, i redditi dei contratti che prevedono come prestazione principale l’erogazione di un capitale rientrano tra i redditi di capitale ai sensi della lett. g-quater) dell’art. 44 comma 1 del TUIR.
Questi redditi sono assoggettati a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% nel periodo di imposta in cui sono corrisposti ai sensi del comma 1 dell’art. 26-ter del DPR 600/73; quelli che prevedono come prestazione principale l’erogazione di una rendita vitalizia sono assoggettabili sempre a tale imposta, ma nei periodi d’imposta in cui sono maturati se di fonte italiana, o nel periodo d’imposta in cui sia maturato il diritto a percepirla, se di fonte estera.
La precedente aliquota del 12,50% si applica sulla parte dei redditi riferita ai proventi derivanti dall’investimento in titoli pubblici.
Per i contratti che prevedono la copertura del rischio morte, i capitali liquidati in caso di decesso dell’assicurato erano esenti da IRPEF (art. 34 del DPR 601/73).
Tuttavia, la legge di stabilità 2015 ha riformulato tale disposizione, stabilendo che sono esenti IRPEF soltanto “i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza del rischio demografico”. Pertanto, sono soggetti a imposta sostitutiva anche i capitali erogati non in dipendenza del rischio demografico.
In merito al trattamento tributario da applicare alle polizze assicurative che prevedono la corresponsione sia di capitale a scadenza, dipendente dall’andamento dei titoli sottostanti, sia di prestazioni annuali, indipendenti dagli eventi assicurati e dalla richiesta di riscatto parziale o totale, occorre guardare quanto chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 138 del 17 novembre 2004.
Nel caso trattato in questa risoluzione, la polizza era strutturata in modo tale che la somma delle prestazioni periodiche e del capitale garantito a scadenza, decurtata della quota destinata alla copertura del caso morte, fosse pari al premio versato dal contraente.
In sostanza, posto che il guadagno risultava un’eventualità dipendente dall’andamento della componente sottostante, che veniva definita solo alla scadenza del contratto, l’assoggettamento ad imposizione delle prestazioni annuali avrebbe costituito imposizione del capitale stesso e non di un vero e proprio reddito dell’investimento.
Di conseguenza, considerato che per tali polizze deve essere assoggettato a imposizione soltanto l’eventuale reddito differenziale emergente dal confronto tra il capitale erogato e i premi pagati, l’esistenza di un reddito imponibile può essere verificata al momento dell’erogazione della prestazione “ricorrente” soltanto qualora il rendimento della polizza sia a tale data determinabile con certezza.
Considerato che in questo caso l’eventuale reddito per l’assicurato dipende dal risultato del rendimento dei titoli sottostanti, determinabile soltanto alla data della scadenza del contratto o del riscatto anticipato, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% prevista dall’art. 26-ter del DPR 600/73 debba essere effettuata alla predetta data, sempreché alle scadenze periodiche non sia determinabile con certezza un vero e proprio rendimento finanziario della polizza.
Le medesime considerazioni valgono anche per le polizze unit e index linked e cioè contratti di assicurazione che garantiscono il pagamento per il caso di morte o di sopravvivenza o di entrambi di una prestazione in forma di capitale o di rendita collegata al valore di fondi comuni di investimento, di fondi interni o di altri valori incrementata di una percentuale prestabilita.
Anche le prestazioni periodiche ricorrenti erogate sulla base di questi contratti sono assoggettati a imposta sostitutiva soltanto per la quota proporzionale ai rendimenti finanziari imponibili maturati a favore del beneficiario.
Sul tema, vale quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 1° aprile 2016, per la quale le prestazioni ricorrenti di una polizza sono tassabili qualora, alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e propriorendimento finanziario della polizza stessa.
L’Agenzia si riferisce a fattispecie nelle quali, in genere, non sussiste certezza per tassare il capitale corrisposto al momento dell’erogazione della singola prestazione, poiché la polizza non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, circostanza verificabile solo alla scadenza del contratto.
L’investitore, infatti, si assume il rischio collegato all’andamento negativo del valore delle quote di OICR contenuti nella polizza che può risultare inferiore ai premi versati.