La «riforma Orlando» ha introdotto nuove ipotesi di sospensione accanto a quelle già previste

Di Ciro SANTORIELLO

Con la L. 103/2017 – c.d. “riforma Orlando” – il Parlamento ha inciso in maniera significativa sulla disciplina in tema di prescrizione, individuando alcune ipotesi in cui il tempo necessario per il maturare di tale causa di estinzione del reato si prolunga in maniera considerevole.
Evidentemente tale riforma avrà effetti anche con riferimento ai reati tributari.

In proposito, si ricorda che, a seguito del DL 138/2011, la disciplina per questa tipologia di illeciti è diversa da quella prevista in termini generali per tutti gli altri reati dagli artt. 157 ss. c.p.
In primo luogo, rispetto a quanto previsto nel codice penale, la prescrizione per gli illeciti fiscali è interrotta anche da atti non provenienti dall’autorità giurisdizionale ma dagli uffici dell’Erario e dall’Amministrazione finanziaria, venendo riconosciuta efficacia introduttiva al verbale di constatazione – idoneo a interrompere il corso della prescrizione anche se non è stato notificato alla parte che ne è destinataria (Cass. n. 37933/2012) – e all’atto di accertamento delle relative sanzioni.

In secondo luogo, il comma 1-bis dell’art. 17 del DLgs. 74/2000 prevede che “i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 (…) sono elevati di un terzo”.
Per comprendere il significato di questa disposizione bisogna ricordare che secondo la disciplina ordinaria il termine di prescrizione è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque a un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto e a 4 anni se si tratta di contravvenzione; tale termine poi può essere aumentato di un quarto (o in misura maggiore per determinati e gravissimi reati) in caso di intervento di una causa di interruzione della prescrizione. Esemplificando, in presenza di un reato punito con la pena massima di 5 anni di reclusione, la prescrizione ordinaria è pari a 6 anni e, in caso di interruzione della stessa, il termine diventa di 7 anni e mezzo.

A seguito dell’entrata in vigore del predetto comma 1-bis dell’art. 17, nel novero dei reati tributari possono distinguersi due categorie di illeciti. Per i delitti di cui agli artt. 10-bis10-ter10-quater e 11 del DLgs. 74/2000, si applica la disciplina ordinaria e, quindi, si prescrivono in 6 anni (termine suscettibile di arrivare a 7 anni e 6 mesi quando si verifichino atti interruttivi); gli altri (e più gravi) illeciti presenti nel DLgs. 74/2000 si prescrivono, invece, in 8 anni (termine a cui si giunge elevando di un terzo il termine base), che diventano 10 anni per effetto dell’interruzione.
Va detto, tuttavia, che tali indicazioni non sono definitive, in quanto il termine di prescrizione del reato può essere ulteriormente prolungato se nel corso del procedimento si verifica una causa di sospensione della prescrizione ovvero se si verifica una condizione, tassativamente indicata dal legislatore, in presenza della quale, pur trascorrendo un periodo di tempo, lo stesso non viene calcolato al fine della decorrenza della prescrizione.

È su tale profilo che è intervenuta la menzionata L. 103/2017, che ha introdotto nuove ipotesi di sospensione. In particolare, accanto alle ipotesi già previste, in base al nuovo comma 2 dell’art. 159 c.p., il corso della prescrizione in futuro sarà sospeso anche dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado e/o in secondo grado fino alla pronuncia del dispositivo che definisce la sentenza del grado successivo; tale sospensione, però, non può avere una durata indefinita, in quanto ciascuna di tali ipotesi di sospensione non può avere un’operatività superiore al termine di un anno e sei mesi – diversamente da quanto previsto invece con riferimento alle altre cause di sospensione presenti nel comma 1 dell’art. 159 c.p., per le quali non è previsto un termine massimo –, con la conseguenza che se, in un processo, ricorrono entrambe le cause di sospensione di cui al comma 2 del citato art. 159, il termine complessivo di sospensione non può superare i 3 anni.

Alla luce delle suddette modifiche, dunque, con riferimento ai delitti tributari, quando si verificano cause di sospensione connesse alla redazione della motivazione della sentenza di condanna nei vari gradi di giudizio, i termini prescrizionali potranno passare dagli attuali 10 anni a 11 anni e 6 mesi ovvero da 7 anni e 6 mesi a 9 anni se si verifica una sola di tali cause di sospensione ovvero a 13 anni o a 10 anni e sei mesi se le due cause di sospensione si verificano entrambe.
Queste nuove regole trovano applicazione ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della riforma e quindi agli eventuali illeciti penali commessi con le prossime dichiarazioni.

Si ricorda, comunque, che la problematica della disciplina della prescrizione per gli illeciti tributari è fortemente influenzata dalla decisione della Corte di Giustizia Ue “Taricco”, con cui i giudici di Lussemburgo hanno affermato che il giudice italiano deve disapplicare la disciplina nazionale in tema di prescrizione in presenza di frodi IVA di particolare gravità. Sull’argomento si è, comunque, in attesa di una nuova decisione della Corte Ue.