Il provvedimento n. 194409/2017 introduce una nuova disciplina fiscale e statistica, ma restano invariati i criteri per l’esclusione dal VIES
Il provv. Agenzia delle Entrate n. 194409 del 25 settembre 2017 ha previsto la riduzione degli obblighi informatici INTRASTAT, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Per le operazioni intracomunitarie relative al 2017, invece, è confermato l’obbligo comunicativo “generalizzato”, secondo le scadenze del 25 ottobre 2017 (per il terzo trimestre) e del 25 gennaio 2018 (per il quarto trimestre).
Dal 2018, come anticipato, la disciplina sarà sensibilmente modificata con:
– l’abolizione dei modelli INTRA relativi agli acquisti di beni (INTRA-2 bis) e alle prestazioni di servizi ricevute (INTRA-2 quater), per gli operatori “trimestrali”;
– il venir meno della valenza fiscale dei modelli INTRA per acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute, per gli operatori “mensili”.
Il quadro regolamentare sopra descritto è coerente con:
– le prescrizioni dell’art. 262 della direttiva 2006/112/CE, il quale impone la rilevazione delle sole operazioni attive;
– il fatto che lo Stato italiano, tramite la propria Amministrazione fiscale nazionale, è già in possesso delle informazioni statistiche rilevanti ai fini del Regolamento CE 638/2004, in ragione del nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 del DL 78/2010.
Da quanto sopra consegue che i soggetti che, per il 2017, hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione telematica dei dati delle fatture (art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015), sono esonerati già per quest’anno dall’invio dei modelli INTRA relativi agli acquisti (esonero ex art. 3 lett. b) del DLgs. 127/2015) anche per la parte statistica.
Tra gli aspetti ancora da definire rimane il coordinamento con la disciplina VIES.
Difatti, il venir meno degli obblighi di presentazione degli INTRA acquisti trimestrali, dal 2018, appare in contrasto con il disposto dell’art. 35 comma 7-bis del DPR 633/72, in virtù del quale i soggetti passivi che non presentano modelli INTRA per quattro trimestriconsecutivi sono destinatari di specifiche comunicazioni finalizzate all’esclusione della relativa partita IVA dal VIES.
Questa regola renderebbe difficile permanere nel VIES per coloro che in ambito comunitario effettuano solo acquisti di beni e/o servizi, considerato che, proprio per tali acquisti, per gli operatori trimestrali verrà meno dal 2018 l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA-2.
Ipoteticamente, venuti meno l’obblighi INTRA acquisti “generalizzati”, gli Uffici potrebbero fare riferimento ai campi “Tipo Documento”, nella comunicazione dati fatture, TD10 (“Fattura per acquisto intracomunitario beni”) e TD11 (“Fattura per acquisto intracomunitario servizi”. Solo in assenza di documenti di questa tipologia, potrebbe procedersi alla comunicazione di esclusione dal VIES.
Il presupposto per un ragionamento di questo tipo sarebbe, però, quello di ritenere che la novella dell’art. 50 comma 6 del DL 331/93 implichi il tacito superamento delle disposizioni del citato art. 35 comma 7-bis DPR 633/72 e che, conseguentemente, la fuoriuscita dal VIES sia riconducibile alla “semplice” assenza di operazioni intracomunitarie in quattro trimestri consecutivi. Se così fosse, sarebbe necessario che, sul punto, si pronunciasse l’Agenzia delle Entrate.
Le modifiche introdotte dal provvedimento n. 194409/2017 incidono anche sulle soglie per determinare i soggetti obbligati a presentare i modelli:
– per gli acquisti di beni (INTRA-2 bis), la soglia è innalzata da 50.000 a 200.000 euro su base trimestrale;
– per le prestazioni di servizi ricevute (INTRA-2 quater), la soglia è innalzata da 50.000 euro a 100.000 euro su base trimestrale;
– per le cessioni di beni (INTRA-1 bis), la soglia – ai fini dell’esonero dalla compilazione della parte statistica dei modelli – è innalzata a 100.000 euro su base trimestrale.
A differenza di quanto previsto sinora, quindi, la verifica sul superamento delle soglie dovrà avvenire per ciascuna tipologia di operazioni (acquisti di beni o prestazioni di servizi ricevute).
Se, ad esempio, un operatore dovesse superare la soglia di 200.000 euro per i soli acquisti INTRA di beni, dovrà presentare mensilmente il modello INTRA-2 bis, ma continuerà a essere esonerato dalla presentazione dei modelli INTRA relativi ai servizi ricevuti.