Per gli omessi versamenti sanzione ridotta al 10% e pagamento entro trenta giorni

Di Alfio CISSELLO

Sono arrivate in redazione numerose segnalazioni in ordine alle comunicazioni di irregolarità che l’Agenzia delle Entrate sta inviando in questi giorni ai contribuenti ai quali a luglio era stata trasmessa una lettera di invito alla compliance, che segnalava possibili anomalie nei versamenti dell’IVA dovuta in base alla comunicazione delle liquidazioni periodiche presentata per il primo trimestre 2017.

A differenza delle lettere di luglio, per le quali era possibile fruire del ravvedimento operoso, le comunicazioni in oggetto, inviate ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72, costituiscono una causa ostativa al ravvedimento, per cui la sanzione del 30% prevista per l’omesso o carente versamento dell’imposta è ridotta solo al 10%.

Il fondamento normativo di tale procedura è da ricercarsi nell’art. 21-bis comma 5 del DL 78/2010, in base al quale, nel caso di comunicazione delle liquidazioni periodiche, si applica l’art. 54-bis comma 2-bis del DPR 633/72, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

Quindi, a prescindere da un pericolo per la riscossione (la condizione prevista dal citato art. 54-bis), l’Ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta.

E, quando dai controlli automatici eseguiti, emerge un’imposta a debito, l’Ufficio emette un avviso bonario che può essere regolarizzato, beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo (10% invece del 30%), con il pagamento in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’importo può essere versato in un’unica soluzione o a rate

In alternativa, l’importo può essere rateizzato (ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97) fino a un massimo di 20 rate trimestrali che si riducono a 8 se il debito è inferiore o uguale a 5.000 euro.

Ciò detto dal punto di vista giuridico, dalle lettere che abbiamo ricevuto emerge una forte sorpresa per i tempi così stretti dell’attività di recupero.

Prescindendo dal fatto che le comunicazioni sono state inviate poco prima delle vacanze, vi era un’aspettativa diffusa (avvalorata, pare, anche da qualche ufficio locale) sul fatto che i tempi di invio degli avvisi avrebbero comunque consentito il ravvedimento operoso con il pagamento della sanzione del 3,75% fino al termine per la presentazione della dichiarazione IVA.

Così evidentemente non è stato, quindi per i soggetti che hanno ricevuto lettere di invito alla compliance, ma non ancora l’avviso bonario, sarebbe opportuno accelerare con il ravvedimento.
Tuttavia, se l’omesso versamento non deriva dall’intento di sottrarre imposte all’Erario, ma da “banale” carenza o assenza di liquidità, non rimane che attendere la comunicazione di irregolarità che, rispetto al ravvedimento, è più onerosa sul piano sanzionatorio, ma consente invece la rateizzazione.