Con la circolare n. 19 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i requisiti soggettivi per partecipare al Gruppo

Di Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA

È stata pubblicata nella serata di ieri l’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate – la n. 19 – in tema di Gruppo IVA.
Il termine fissato per esercitare la relativa opzione con effetto dal 1° gennaio 2019 scade infatti il prossimo 15 novembre.

Tra i numerosi chiarimenti forniti si segnalano, in particolare, quelli relativi alla definizione dei requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo IVA, quale soggetto passivo d’imposta unico di cui al Titolo V-bis del DPR 633/72.
Si precisa ad esempio che, conformemente a quanto stabilito a livello comunitario, non possono partecipare al Gruppo gli enti non soggetti passivi IVA, fra cui gli enti non commerciali per le attività istituzionali esercitate, compresi gli enti pubblici per le attività svolte in veste di pubblica autorità, nonché i consorzi con mera rilevanza interna.

Sono escluse anche le holding c.d. “statiche”, in quanto società aventi quale unico scopo la detenzione di partecipazioni, che non interferiscono nella gestione dei soggetti partecipati, e che pertanto, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, non possono considerarsi soggetti passivi IVA, non svolgendo una vera e propria attività economica (cfr. Corte di Giustizia Ue 20 giugno 1991 causa C-60/90, Polysar Investments). Possono invece partecipare al Gruppo IVA le holding “gestorie” o “miste”, posto che, a differenza delle prime, in virtù delle attività svolte nei confronti dei soggetti partecipati, acquisiscono lo status di soggetti passivi IVA (cfr. Corte di Giustizia Ue 14 novembre 2000 causa C-142/99, Floridienne).

Il requisito della soggettività passiva, tuttavia, pur essendo necessario, non è sufficiente ai fini della partecipazione al Gruppo. Infatti, ai sensi dell’art. 70-ter del DPR 633/72, rientrano nel perimetro del Gruppo IVA soltanto i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, restando escluse, fra l’altro, le stabili organizzazioni estere di soggetti con sede in Italia.

Occorre, ancora, che tra i soggetti passivi stabiliti sussistano congiuntamente i vincolifinanziario, economico e organizzativo. In particolare, poiché il vincolo finanziario ricorre se tra i soggetti si realizza un rapporto di controllo di diritto ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., è preclusa la partecipazione al Gruppo IVA, in veste di controllati, ma non di controllanti, ai soggetti non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l’esercizio del diritto di voto in base alla disciplina di cui all’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c. Si annoverano fra questi le imprese individuali, i consorzi non costituiti in forma societaria, gli enti pubblici per le attività commerciali esercitate, le persone fisiche esercenti arti o professioni.

Peraltro, la circolare n. 19 di ieri sottolinea che il controllo può essere esercitato anche da parte di un soggetto privo dei requisiti per aderire al Gruppo (ad esempio una holding “statica” o un soggetto estero), purché stabilito in un Paese con cui l’Italia abbia stipulato un accordo volto ad assicurare un effettivo scambio di informazioni.
Quanto ai termini di esercizio dell’opzione, la circolare commenta le norme ordinarie, in base alle quali:
– se l’opzione è esercitata entro il 30 settembre, l’efficacia della stessa decorre dall’anno successivo e il vincolo finanziario deve sussistere dal 1° luglio immediatamente precedente;
– se invece l’opzione è esercitata dal 1° ottobre al 31 dicembre, il Gruppo IVA è efficace dal secondo anno successivo e occorre che il vincolo finanziario sussista a partire dal momento dell’esercizio dell’opzione. In tale ipotesi, precisa l’Agenzia, non occorre la prova della sussistenza dei vincoli dal 1° luglio dell’anno precedente al momento dell’esercizio dell’opzione.

Si ricorda che il DM 6 aprile 2018 ha previsto che, in sede di prima applicazione, il termine del 30 settembre sia posticipato al 15 novembre. In tale ottica, dunque, dovranno essere considerati, per l’anno in corso, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione (modello AGI/1) potrà comunque essere integrata fino al 31 dicembre per comunicare l’esercizio delle opzioni per la separazione delle attività o per la dispensa dagli adempimenti ex artt. 36 e 36-bis del DPR 633/72.
La circolare fornisce altresì, tra le altre, indicazioni in merito:
– agli eventi modificativi ed estintivi relativi al Gruppo IVA;
– agli effetti dell’opzione;
– all’adempimento degli obblighi e all’esercizio dei diritti del soggetto passivo unico per il tramite del Rappresentante di gruppo;
– al rapporto tra il Gruppo IVA e la disciplina dello split payment;
– all’utilizzo del plafond da parte del Gruppo.

Ampio spazio è poi dedicato disciplina della rettifica della detrazione IVA, e prime linee di indirizzo sono fornite in ordine all’esercizio del diritto alla detrazione per le operazionieffettuate prima della costituzione del Gruppo, nonché in tema di rimborsi.